di Sebastiano Aceto
CONSIGLIO GENERALE UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO DEL 7 LUGLIO 2018 DICHIARAZIONE DI VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIERE SEBASTIANO ACETO ALL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2018/2020 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGROPOLI CILENTO SERVIZI.
Un vecchio detto latino dice: errare humanum est, sed perseverare est diabolicum. Non traduco, essendo chiaro a tutti il significato. Invece intendo affrontare l’argomento sia dal punto di vista tecnico che politico. E lo faccio con responsabilità e convinzione, al fine di tentare di penetrare in una certa cultura deviata dalla legge che ha messo radici in questa parte del nostro territorio, in cui pare che la certezza dell’impunita’ abbia forgiato un pericoloso e condiviso comportamento di sfida alla legalità. È ancora annidato in qualcuno il convincimento che poi le cose si aggiusteranno col tempo. Invece io credo che quando si toccano gli interessi pubblici, di gestione del danaro, che di questi tempi è divenuto sempre piu scarso, si debbano affrontare i problemi con rispetto verso la comunità e soprattutto verso le future amministrazioni, a cui trasmettiamo in eredità tutto ciò che abbiamo fatto. Una volta si diceva che Nella P.A vigeva il principio della continuità amministrativa, ma una volta le amministrazioni tenevano saldo il principio della correttezza delle procedure. Oggi invece la legalità è divenuta un miraggio e l’aggiramento delle leggi, ha soppiantato ogni corretta regola. La responsabilità è primariaente del politico che traccia la via e poi della burocrazia che invece di assumere la funzione di garanzia legale, per qualche soldo in più o una funzione contrabbandata svende la dignità pubblica al migliore offerente. La cronaca quotidiana, di abusi, corruzione e concussione ha invaso anche le piccole realtà e l’attivismo frenetico “del fare” spinge l’amministratore a calpestare regole e diritti. L’esempio ancora è caldo anche dalle nostre parti. Questa funzione pubblica si è resa responsabile di gravissimi reati contro la P.A e ancora persevera con pareri e relazioni che non trovano alcun riferimento normativo e procedimento logico-giuridico. So già cosa si pensa, ma preferisco esprimere il mio pensiero fino alla noia, convinto che ci sarà poi chi riprenderà questo discorso e chiederà conto a chi ha deciso ora in modo contrario.
Abbiamo sostenuto da sempre il nostro pensiero sul concetto di Unione di Comuni e la nostra non è una teoria di parte, ma esattamente il contenuto della legge che via via si è evoluta nel tempo con la Riforma dell’ordinamento degli enti locali. Basta leggere un breviario di facile consultazione di diritto amministrativo per ritrovarci principi e significati. Basta poi affidare il pensiero alla logica del diritto per ritrovarvi la conferma. Se si mettono insieme alcuni soggetti per fare cosa, si stabiliscono le regole per farle in modo centralizzato, per semplicità e per risparmiare. Non è possibile mettere insieme le idee e poi la sciare libero il campo della decisione a seconda della convenienza, una volta al centro e una volta singolarmente. Abbiamo insistito sugli aspetti obbligatori del trasferimento delle funzioni e dei servizi per rispondere al dettato della legge, del risparmio e del contenimento della spesa, di bloccare il sistema illegale delle assunzioni e delle graduatorie fuori luogo e fuori legge, dei doppi stipendi e degli incentivi vietati, della grande confusione negli incarichi e dei falsi concorsi. Questi ultimi hanno superato ogni logica. Sono stati espletati concorsi per posti inesistenti, trasferiti da una parte all’altra dei comuni e si è messo in piedi un sistema infernale di raccomandazioni da anni 50, nella frenetica ordita attesa dei risultati elettorali. E solo per questo. Il piano è fallito e il fallimento sta portando scompiglio nei conti pubblici e dei singoli Comuni e tra coloro che hanno venduto promesse in cambio di favori, di appalti e di affidamenti che toccano anche la sensibilità religiosa, come testimoniato dalla vibrante e accorata lattera,fatta propria e apprezzata anche dall’ex Procuratore Generale di Vallo della Lucania, dott. Nicola Marotta, sulla situazione politico-amministrativa del Cilent
Partiamo dal principio che qualsiasi azione amministrativa deve seguire un procedimento logico giuridico. Cioè qualsiasi attività della P.A deve poggiare i piedi sulle norme di legge e non sul pensiero di chi la propone. Il principio lo troviamo nella legge 241/90 che ha definitivamente soppresso il modo di pensare degli anni 50. Oggi ciò che i pensa e si scrive nell’attività della P.A deve essere collegato alla legge e deve seguire una via pubblica, trasparente, semplificata, coerente e legata al contenimento della spesa.
L’argomento è: Approvazione piano-programma 2018-2020 Azienda Speciale consortile Agropoli Cilento Servizi.
Dobbiamo quindi partire dalla condizione di legittimità del nuovo soggetto giuridico dell’Unione di potere approvare la proposta. È innanzitutto tale questo Ente? Io sono convinto che operativamente la nostra Unione ha compiuto atti formali di intenti, ma di contenuto non applicabile. Sono convinto che come consigliere non possa che esprimere voto contrario sulla proposta in quanto L’Ente non si è trasformato in nuovo soggetto e quindi non abbia le condizione di Legge per operare.
Voi volete affidare, mediante convenzione servizi alla Società Agropoli Servizi (azienda speciale) del comune di Agropoli per supportare attività e funzioni proprie del Comune di Agropoli, funzioni che tutt’ora sono nel rapporto giuridico funzionale tra Comune di Agropoli e Società.
Che cosa è l’affidamento dei servizi pubblici locali.
L’art. 113 comma 4 TUEL stabilisce che il Comune per gestire una serie di servizi può procedere a costituire una società propria al cui interno rimane il maggiore azionista. Invece di andare all’esterno il Comune costituisce la Società nelle forme di legge, affida direttamente i servizi a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che detta attività entri nel controllo del bilancio per gli utili e le perdite. L’Europa ritiene che ciò contravvenga al principio di competizione del mercato. La giurisprudenza italiana è traballante tra ammissibilità e non. Comunque questa Società non sfugge alle regole del divieto delle assunzioni come l’Ente che l’ha costituita, e alla riduzione di personale nella misura del 20% annuo sul volume dell’ultimo affidamento a partire dal 2012. Controllo questo a cui è tenuto l’ente costituente in sede di approvazione del bilancio e del rendiconto. Non sappiamo se ciò sia avvenuto e niente di tutto il responsabile ha inserito agli atti della proposta. Non sappiamo se la società è legittimante costituita, se ha i bilanci in regola, se le assunzioni sono state fatte secondo legge, se la stessa è in regola con gli adempimenti fiscali, finanziari e previdenziali.
Sono queste responsabilità comuni a chi ha proposto e a chi ha espresso pareri di regolarità amministrativa.
Torniamo invece all’argomento.
A distanza di otto anni dalla sua entrata in vigore, la riforma dell’esercizio associato delle funzioni comunali, introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010, stiamo ancora a parlare di funzioni e servizi che dovevano essere trasferiti effettivamente all’Unione per la gestione unica. In sintesi, le disposizioni della legge Calderoli stabiliscono che devono essere considerate funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all’art. 21, comma 3, della legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 e cioè: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; funzioni del settore sociale1 . La legge Calderoli dispone che tali funzioni siano esercitate obbligatoriamente mediante convenzione o Unione di Comuni da parte dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e dei Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane con popolazione fissata da apposita legge regionale e comunque inferiore a tremila abitanti. La norma preclude a tali Comuni di esercitare singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata, così come vieta la possibilità che la medesima funzione sia svolta da più di una forma associativa. Le norme del d.l. n. 78 del 2010, hanno disposto la traslazione di tutte queste funzioni ad un soggetto nuovo o diverso, ma unico, spogliandone il precedente titolare. In Campania le disposizioni della legge Calderoli in tema di esercizio associato di funzioni comunali hanno trovato attuazione nella legge regionale n. 16 del 2014, che, all’art. 1, commi 110 e 111, stabilisce che la "dimensione territoriale ottimale e omogenea per l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata" coincida con i cosiddetti sistemi territoriali di sviluppo previsti – a fini urbanistici e di coesione territoriale – dalla legge regionale n. 13 del 2008, rinviando, per la restante disciplina, alle previsioni della legge Calderoli.
In attesa della decisione della Consulta costituzionale chiamata sulla questione dal Tar Lazio, le Unioni costituite devono attenersi alla legge n.78/2010, perché questa è operante e non è stata abrogata.
Più recentemente, con la sentenza n. 50 del 2015, la Corte ha cambiato il proprio orientamento con riguardo alle disposizioni in materia di gestione in forma associata recate dalla legge n. 56 del 2014, cosiddetta “legge Delrio”7 . I giudici costituzionali hanno evidenziato che i Comuni facenti parte di Unioni di Comuni in base ai commi 31-ter e 31-quater dell’art. 14 della legge Calderoli i Comuni interessati avrebbero dovuto adeguarsi all’obbligo di gestione associata di almeno 6 funzioni entro il 30 settembre 2014. In caso di decorso di tale termine, il prefetto avrebbe dovuto assegnare agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Trascorso inutilmente anche detto termine, avrebbe trovato applicazione l’art. 8 della legge n. 131 del 2003, che prevede la nomina di un commissario ad acta. Tuttavia in assenza del predetto procedimento le Unioni dei comuni avrebbero dovuto sospendere le loro attività, se non costituite effettivamente in forma unica di trasferimento.
Le proroghe del trasferimento nel tempo fino al 31 dicembre 2018 valgono per i Comuni che si sono costituiti e non hanno ancora trasferito funzioni e servizi, non per quelli costituiti prima del 2015. Per questi è scattato l’obbligo del trasferimento delle funzioni e dei servizi in un solo soggetto. Per gli altri comunque le proroghe valgono a definire i tempi di effettivo trasferimento. In ogni caso senza effettivo trasferimento gli atti adottati dagli Organismi dell’Unione sono nulli.
L’Unione comuni alto Cilento, non avendo di fatto trasferito le funzioni è Ente giuridicamente inesistente e quindi non titolato a produrre atti giuridicamente validi.
Atti e provvedimenti adottati in questa posizione sono nulli per legge. Sono nulle le determine adottate da funzionari non qualificati con provvedimenti legittimi. Sono nulli i contratti adottati con il personale e nulli gli incarichi affidati a personale esterno. È inesistente la centrale unica degli appalti perché costituita, da Organo non giuridicamente operante, con organi non legittimati ad adottarla, non essendo state trasferite effettivamente le funzioni e i servizi. Sono nulli gli atti di trasferimenti e di mobilità per la copertura di posti inesistenti, in assenza della pianta organica unica. Sono nulli i piani triennali della dotazione organica, in assenza di una pianta organica di riferimento.
Solo per correttezza politica informiamo che chiederemo l’intervento e il controllo degli Organi deputati dello Stato e insisteremo sulle responsabilità personali di quanti hanno avallato e concorso al grande imbroglio e danno. Chiederemo che vengano accertate le responsabilità delle istituzioni vigilanti che, pur informate da parte nostra, hanno mancato negli obblighi di legge, concorrendo a determinare la predetta situazione politica.
Non intendiamo contestare il merito delle scelte politiche, ma il sistema sviluppatosi attraverso il metodo di scambio e di favori tra politica e burocrazia amministrativa.
La società di Servizi di Agropoli, costituita dal Comune di Agropoli, è chiamata dall’Unione dei Comuni a svolgere a svolgere attività di supporto per servizi del Comune di Agropoli. L’incarico poteva e doveva essere dato direttamente da questo Comune. Invece si è pensato a fare entrare in ballo l’Unione per assegnare altri incentivi e per l’importo di 40.000 euro.
Eppure molte amministrazioni serie in Italia prima di operare in materia dubbiosa chiedono pareri alla Corte dei Conti per iscritto, per avere riscontri di legittimità
In questa Comunità benché più volte richiesto, la proposta viene elusa. Perché? Forse perché si è certi della risposta negativa? È questo dubbio che ingenera sospetti su tutto l’operato dell’Unione e richiama alla doverosa responsabilità l’opposizione. L’illegalità a noi fa paura e fa ancor più paura quando nonostante le contestazioni, la maggioranza la persegue. Vuol dire che nel nostro territorio si è insinuata la cultura violenta degli interessi che ha sconquassato equilibri ambientali, familiari e sociali. Noi, come sempre, faremo da argine contro tutti e staremo con le Istituzioni disposte a far rispettare la legge. La legge prima di tutto!
Torchiara 21 giugno 2018 F.to
Sebastiano Aceto
Comentarios