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Avvocato senza condizionamenti "Una sola è la verità"

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Il Piano rifiuti urbani, presupposto di legittimità per la tariffa.

di Gerardo Spira

Dal 1 gennaio 2014, sulla scorta delle precedenti esperienze in materia di rifiuti, il legislatore, scorrendo da TARSU, TIA e TARES, ha inventato la TARI (tassa Rifiuti), mantenendo comunque in piedi la impalcatura di determinazione per il nuovo tributo.

Quanti Enti hanno affrontato il problema attraverso un’analisi effettiva di ciò che accade nel servizio?

Cittadini ed operatori, pur non conoscendone i meccanismi, lamentano l’elevato e crescente costo della tariffa, nonostante la promessa di miglioramento differenziato della qualità e quantità del prodotto dei rifiuti. Il sistema è sempre lo stesso, rivisitato e scomposto in metodi applicativi, fatta eccezione per le informazioni e comunicazioni che insieme ad KIT di formato diverso viene consegnato alle famiglie. Le attività e l’organizzazione resta riservato solo a chi partecipa al processo di determinazione della tariffa con il pensiero rivolto agli amici e alla clientela. Il principio che sorregge tutto l’affare, dalla raccolta al trasporto (servizio effettivo, efficiente ed economico, legato al periodo, agli spazi utili e alla qualità dei prodotti) viene sacrificato in nome della politica di trovare i soldi per mantenere tutto il sistema pensato.

La legge chiede invece all’amministratore di programmare e pianificare secondo schemi tecnico-politici, per azzerare l’indice del sistema: ridurre i rifiuti, spingendo al massimo la raccolta differenziata. Quanto più ci avviciniamo a 100 con la raccolta differenziata, tanto più riduciamo l’indifferenziata, cosiddetto residuale. Lo scopo è soprattutto quello di migliorare le condizioni di vita ambientale. Ovviamente ciò comporta un severo piano, tenuto continuamente sotto controllo e una responsabile presa di coscienza della comunità.

I costi di gestione sono l’operazione più delicata in cui gli enti locali debbono impegnare corretti metodi e buona politica per gli obbiettivi prefissati. Per evitare distorsioni il legislatore ha fornito strumenti e parametri da cui non si può derogare, si dice, costituiti di precisi elementi per analisi, costi e benefici che accompagnano la costruzione del cosiddetto piano finanziario, sottoposto, come tutti i programmi amministrativi, alla verifica costante durante lo svolgimento del Servizio.

Le amministrazioni danno gli indirizzi. La burocrazia esegue. Così è scritto nella legge. Sulla scorta della Legge e delle disposizioni di attuazione, viene redatto il piano per raggiungere l’obbiettivo, secondo parametri e percentuali

Il cittadino, a questo punto, pone la domanda: e se la percentuale programmata non viene raggiunta, cosa succede? È legittimo aver pagato una tariffa predisposta per quel preciso obbiettivo? Se i risultati, a fine esercizio, raggiungono i parametri programmati, nulla quaestio. Vuol dire che l’amministrazione ha sviluppato il documento di piano su dati certi. Se invece il risultato contraddice la programmazione, vuol dire che studi ed istruttoria sono stati sviluppati su elementi non veri.

Il risultato percentuale programmato, secondo i presupposti ed i calcoli istruiti, deve raggiungere il limite previsto. Lo scostamento può essere molto limitato, ma comunque giustificato in ragione di elementi variabili, anche questi previsti dalla norma, durante il corso dell’anno. L’impegno del cittadino, dice la legge, porta a benefici o perdite in termini economici. I benefici vanno a favore dei cittadini virtuosi, le perdite vanno caricate sul cittadino che le ha provocate. E se la percentuale della cosiddetta differenziata, viene superata, a chi va il beneficio?

Qui è lo snodo di tutto il ragionamento della politica di piano.

Pochi amministratori dedicano l’impegno alla problematica, perché nel processo di elaborazione del programma seguono finalità che non tornano utili alla comunità, bensì a scopi ed interessi diversi e contrari alla legge (affidamento, acquisti, assunzioni, servizi resi con privilegi per alcuni).

L’impegno verso la politica ambientale, in vero, ha sempre trovato molte difficoltà attuative. Manca in molte amministrazioni una particolare attenzione verso l’ambiente che circonda l’uomo nella sua vita quotidiana di rapporti e di servizi. I programmi approvati, quasi sempre, mancano dei controlli di gestione durante il loro svolgimento, della vigilanza durante tutte le fasi dal momento della raccolta al conferimento finale. Manca, in buona sostanza, la garanzia per assicurare i livelli programmati. Deriva che le inadempienze, producono effetti sui costi che si ripercuoto sui rapporti contrattuali e di affidamento che spesso, portano ad irregolari revisioni tariffarie col falso intento di riequilibrare l’intero costo del piano. In questa fase la legge richiede il rigoroso controllo di gestione da parte di tutti i responsabili dell’amministrazione, revisori compresi. Le disfunzioni e gli squilibri si riversano sul contribuente, con conseguenze che si perdono in mille rivoli ambientali. Da ciò è sorta la necessità di attivare meccanismi per individualizzare il sistema di raccolta del rifiuto.

Se, dunque, l’obiettivo prefissato nel piano non viene raggiunto, salta la programmazione e si rimettono in discussione tutti i presupposti formali e di contenuto previsti. Deriva che vi sono stati cittadini che non hanno rispettato le regole e cittadini corretti sui quali vengono gravati conseguenze e costi del disservizio. Il cittadino virtuoso è stato truffato di un costo di tariffa programmata, come premio per l’impegno messo durante lo svolgimento del servizio. Paradosso clamoroso, in controtendenza alle finalità della legge. La responsabilità ricade su tutti colori che, a diverso livello, risultano inseriti nel sistema del controllo di gestione, dalla raccolta, al trasporto fino al conferimento finale

Ma vediamo cosa dice la legge.

La tassa rifiuti solidi urbani, ora tari, è il tributo che il cittadino corrisponde al Comune di competenza a fronte del Servizio reso. La base è costituita da una serie di presupposti e di elementi, previsti dalla normativa in vigore, che modulati correttamente determinano la misura tributaria a carico dell’utente, soggetto passivo dell’immobile. Il carico tributario costituisce quindi il risultato di una operazione che tiene conto di diversi elementi dichiarati o accertati dai quali non si può prescindere (tempo, superficie, soggetti occupanti). La tariffa è formata di due elementi, anch’essi imprescindibili: parte fissa e parte variabile. La quota fissa è determinata dal calcolo della superficie calpestabile moltiplicata con l’indice corrispondente al numero degli occupanti (dato risultante dall’archivio anagrafico). La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto residuo conferito, tenendo conto del quantitativo minimo obbligatorio, desumibile dai dati presso l’ufficio. E’ evidente che il Comune deve avere a disposizione tutti i dati dei rifiuti, distinti per periodo stagionale, differenziati ed indifferenziati.

Se il complesso delle operazioni avviene in modo analitico, tutto il procedimento successivo si sviluppa correttamente sulla base di dati certi ed inconfutabili che garantiscono il corretto svolgimento del servizio, con benefici per il cittadino.

Le risultanze del contenzioso sono la chiave di lettura di corretta legittimità di tutto il discorso. Il contenzioso ha comunque lo scopo di correggere procedure e dati applicati nella costruzione della tariffa, diversamente applicata per categoria di utenza.

La legge stabilisce che il cittadino deve pagare la tariffa scaturita dalle risultanze di piano. Il piano finanziario dei rifiuti costituisce il documento di riferimento ai fini dei costi e degli obbiettivi programmati. Lo stesso è anche il fondamento per le procedure di affidamento. Un affidamento incongruente con il servizio è il campanello di allarme per la correttezza e la regolarità di tutta l’operazione. Il disservizio può essere occasionale e giustificato, per ragioni di emergenza, non nel caso ricorrente. Se ciò accade, vuol dire che il piano è stato sbagliato. E ciò apre la discussione a sospetti in tutte le conseguenze negative fino agli abusi e agli illeciti. Nella materia dei rifiuti la costante, purtroppo, porta in questa direzione. Comportamento, questo, molto grave allorquando l’amministrazione, pur avendolo rilevato non adotta i provvedimenti di correzione. La persistenza lascia sospetti di favori illeciti, specialmente quando la gara è stata insistentemente svolta con la partecipazione di una sola ditta. Stesso discorso vale per un comune turistico in cui le modalità del servizio subiscono variazioni di impegni temporali nelle diverse stagioni.

Quando sentiamo dire che un mezzo della raccolta durante la bassa stagione produce all’impresa 400,00 euro al giorno, senza raccogliere rifiuti, vuol dire che il sistema di gara e di affidamento è stata sbagliato.

Raccolta porta a porta

Tecnicamente il sistema di raccolta del rifiuto “porta a porta”, significa ritiro periodico dei prodotti presso il domicilio dell’utenza. Con esso vengono rimossi dalla strada i cassonetti dell’indifferenziata, croce del sistema sanitario, perché il piano prevede la spinta della raccolta verso la differenziata integrata, cioè verso la raccolta fino al residuo ultimo recuperabile. Il calendario è lo strumento per verificarne la puntualità. Una ottimale Organizzazione di sistema, costituisce il risultato del circuito del servizio che non lascia residui esposti per strada e nell’ambiente. Dal sistema di raccolta differenziata, vigilato e controllato, deriva il principio: chi inquina paga, perché la tariffazione scaturisce dal prodotto più inquinante (secco non riciclabile. Quando la raccolta non riesce a seguire i tempi del calendario, vuol dire che la ditta non è organizzata per il servizio affidato e di conseguenza disattende gli impegni contrattuali, raccoglie frazioni e prodotti in modo confuso, con evidenti conseguenze sulle quantità e sulla qualità della produzione (recupero e riciclo). Con variazione e alterazione dei costi e conseguenze sugli obbiettivi di piano. A questo punto sono saltati piano e contratto di affidamento e i risultati comportano la verifica e la rideterminazione dell’amministrazione sugli effetti che comunque comportano l’obbligo di riaprire il procedimento per una correzione di tutto il sistema (verifica degli obbiettivi e rideterminazione del risultato, verifica degli adempimenti del contratto e rideterminazione ai fini del danno e delle conseguenze di affidamento e delle responsabilità).

Se ciò non accade vuol dire che la logica politica degli interessi particolari prevale sul principio del servizio pubblico. Vuol dire che l’amministrazione ha usato strumenti ed organizzazione pubblica per interessi contrari a quelli della comunità.

(Nel prossimo impegno approfondiremo l’argomento sugli aspetti che riguardano i diritti del cittadino e gli obblighi della P.A.).

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