Le difficoltà di cassa del bilancio del Comune di Agropoli ci hanno spinti a ficcare il naso nei conti, presentati da oltre dieci anni con una linea sempre più marcata verso il rosso. SIOPE, sistema del MEF di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ci ha dato la chiave di lettura dei dati e dei numeri ufficiali ai fini della nostra indagine.
La materia è specificamente prevista nella parte II del D.lgs. 267/2000. Qui l’articolato dal 208 al 269 è prevista la disciplina per una corretta gestione dei conti di un Comune, rigorosamente regolamentata fino al caso estremo del dissesto, condizione questa che ne sancisce il fallimento politico amministrativo. La seconda parte del Decreto, per gli effetti conseguenti nella vita della comunità, va considerata la parte strategica più importante della vita dell’Ente, perché dalla sua corretta applicazione dipende non soltanto la serenità della gestione dei conti pubblici, ma il generale clima dei rapporti tra amministratori e amministrati e suoi effetti nella vita economica e sociale. Non a caso il Legislatore costituzionale ha rimarcato questo aspetto nel principio dell’art. 97 (buon andamento amministrativo e imparzialità).
Dunque, ogni passaggio che riguarda entrata e spesa pubblica va affrontato e curato con la massima attenzione al fine di mantenere in equilibrio serenità nei conti pubblici e nella vita sociale. Le attività della P.A che impegnano il bilancio vanno sviluppate, è scritto, verso il principio del buon andamento amministrativo (art. 97 cost.). Tutto dipende dalla cultura dell’amministratore di rispettare le regole pubbliche e molto dalla capacità della funzione pubblica di tenere le antenne alzate sul controllo dell’Entrata e della spesa di bilancio.
Di tutta la problematica abbiamo ritenuto opportuno trattare uno degli aspetti della materia finanziaria deli Enti locali, riguardante l’argomento del Servizio di anticipazione di tesoreria per le interferenze e il coinvolgimento di rapporti che toccano aspetti del conflitto di interessi e di incompatibilità di persone e funzioni, aspetti da tenere sempre presenti durante lo svolgimento di attività e competenze che riguardano bilancio e conti.
Il legislatore, per la particolare importanza, ha appositamente previsto la materia al Tit.V del D.Lgs 267/2000, disciplinandola nei capi da I a III (artt, 208-222); al tit.VII, art. 239 – (funzioni dell’Organo di revisione). Ne approfondiamo qui di seguito, per le riflessioni sui conti del Comune della città di Agropoli che da qualche tempo destano allarme e preoccupazione di tenuta e regolarità. La nostra attenzione si sofferma sull’Anticipazione di tesoreria, perché il continuo ricorso al già menzionato istituto da parte del Comune dal 2008 ci porta a cercare le ragioni che hanno costretto gli amministratori a ricorrervi spesso e anche oltre i limiti di legge per comprendere i motivi che hanno condizionato la regolarità del corretto andamento economico-finanziario dei bilanci e lo sfaldamento dei rapporti nella vita politica locale.
Dell’anticipazione di tesoreria- Che cosa è e a cosa serve!!
Art.222 TUEL 267/2000. “Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.
2-bis omissis”
Art. 211. “Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente”.
Art.239. “L’organo della revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)
strumenti di programmazione economico-finanziaria;
proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;(numero così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
proposte di ricorso all'indebitamento;
proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;(lettera così modificata dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;(lettera introdotta dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.(comma introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle già menzionate assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;(lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012)
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
Leggiamo che cosa è accaduto nei Conti del Comune di Agropoli dal 2011 al 2023 in ordine alle operazioni di anticipazione di tesoreria ( Registrate SIOPE)-
Anno 2011
Importo primi 3 titoli del consuntivo 2009: eu,13.330.682 (3/12 limite anticipazione consentita eu,3.332.680;
Anticipazione ricevuta: eu12.597.792
Anticipazione restituita eu 12.597.792;
Anno 2012
Importo primi 3 titoli del consuntivo 2010: eu 12.461.425 ( 3/12 limite anticipazione consentita = eu 3.115.356
Anticipazione ricevuta: eu 8.647.911
Anticipazione restituita eu 8.647.911;
Anno 2013
Importo primi 3 titoli consuntivo 2011: eu 10.337.339 (3/12) limite anticipazione consentita: eu 2.584.334.
Anticipazione ricevuta: eu 10.668.958.
Anticipazione restituita: eu 9.514.290;
Anno 2014
Importo primi 3 titoli consuntivo 2012: eu 11.659.291( 3/12) limite anticipazione consentita: eu 2.914.822-
Anticipazione ricevuta: eu 9.092.278;
Anticipazione restituita: eu 10.473.036;
Anno 2015
Importo primi 3 titoli consuntivo 2013: eu 10.855.660 (3/12) limite anticipazione consentita: eu 2.713.915.
Anticipazione ricevuta: eu 15.052.494.
Anticipazione restituita 14.563.524,
Anno 2016
Importo primi 3 titoli consuntivo 2014: eu14.809.091 (5/12) limite anticipazione consentita: eu 6.170.454;
Anticipazione ricevuta: eu 19.756.072.
restituito eu 19,756.072;
Anno 2017
Primi 3 titoli consuntivo 2015: eu 14.245.669. (5/12) limite anticipazione consentita 5.935.695;
Anticipazione ricevuta: eu 19.147.959;
Anticipazione restituita, eu 18.788.115-
Anno 2018
Primi 3 titoli consuntivo 2016: eu 15.945.586 (5/12 limite anticipazione consentita: eu 6.643.994.
Anticipazione ricevuta: eu 18.973.208;
Anticipazione restituita, eu :19.590.825;
Anno 2019
Primi 3 titoli consuntivo 2017, eu 13.137.757;( 5/12 limite anticipazione consentita: eu 5.474.065
Anticipazione ricevuta eu : 14.095.019;
Anticipazione restituita eu 14.551.705;
Anno 2020
Primi tre titoli consuntivo 2018, eu 15.411.188 (5/12 limite anticipazione consentita, eu 6.421.328;
Anticipazione ricevuta eu 17.388.784;
Anticipazione restituita eu 15.861.902;
Anno 2021
Primi 3 titoli consuntivo 2019, eu 16.428.790; (5/12 limite anticipazione consentita eu 6.845.329;
Anticipazione ricevuta eu 14.141.702;
Anticipazione restituita eu 18.642.301;
Anno 2022
Non risultano anticipazioni;
Anno 2023
Primi tre titoli consuntivo 2021, eu 23.000.413 ( 5/12 limite anticipazione consentita eu 9.583.505;
Anticipazione ricevute eu 3.610.293;
Anticipazione restituita eu 3.344.283.
Dal quadro contabile registrato SIOPE risulta che il Comune dal 2011 al 2023, tranne il 2022, ha fatto sempre ricorso alle anticipazioni di tesoreria oltre i limiti consentiti. La restituzione risulta scompensata in meno e in qualche caso in più per differenza compensativa sugli anni precedenti. Sulle già menzionate somme restituite il Comune ha pagato interessi di cui non si conoscono né importo, né modalità e né indice applicato. Considerato che per le operazioni a breve la misura degli interessi risulta concordata e stabilita in convenzione, bisogna accertare se l’indice previsto risulta applicato sull’intero importo anticipato oppure modulato sull’importo limite consentito, con una diversa misura sul maggiore importo(??).
Il problema assume rilevanza di spessore se si tiene conto che le somme anticipate oltre i limiti consentiti ammontano a molti milioni di euro. Negli anni dal 2011 al 2023 il Comune di Agropoli ha utilizzato la BCC, tesoriere unico anche per la Unione dei Comuni, di cui Agropoli fa parte, come cassa sostitutiva delle proprie entrate. Sicuramente la voce interessi per anticipazione di tesoreria ha inciso sulla regolarità dei Conti e sul bilancio, con la conseguenza interruttiva del regolare flusso dell’entrate del Comune.
Corre, per questo, l’obbligo di chiarire l’argomento anche al fine di porre la questione nel corretto e responsabile filone della contabilità pubblica.
L’anticipazione di tesoreria è un istituto a cui, per legge, possono ricorrere gli enti locali (comuni, province, ecc.), in caso di necessità inderogabili, straordinario e per breve termine, per garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi obbligatori, detti anche di istituto, per il tempo massimo di mesi 12. La Corte dei Conti Emilia-Romagna , delibera n.109 del 2 luglio 2021 chiarisce che “un comune che ricorre alla Anticipazione di Continuo e per importi significativi trasforma l’istituto da strumento correttivo degli squilibri temporali tra pagamenti e riscossioni in forma d’indebitamento.”
In breve, “L'anticipazione di tesoreria serve per risolvere temporanee deficienze di cassa per il verificarsi di uno squilibrio tra i flussi in entrata e in uscita, in relazione ai pagamenti da effettuare necessariamente in un determinato periodo (art. 222). L’utilizzo deve avvenire quindi, in via straordinaria, per breve tempo, per soddisfare obblighi di legge e non può costituire uno strumento risolutivo di una problematica ricorrente. Il ricorso continuo all’anticipazione di tesoreria fa presumere che l’Ente è caduto nello sfasamento cronologico dei tempi di entrata e di spesa. L’uso prolungato nel tempo dell’anticipazione, oltre a risultare gravoso per i pesanti interessi passivi, costituisce allarme nella corretta gestione finanziaria dell’Ente, di richiamo della Sezione regionale della Corte dei conti, la quale è tenuta ad attivare il Dipartimento della ragioneria del MEF per le verifiche contabili, specialmente quando l’Ente, come il Comune di Agropoli ha costantemente superato il limite massimo del plafond annualmente consentito, con conseguente aggravio degli interessi passivi sugli importi anticipati.
Gli amministratori dell’Ente, in tal caso hanno violato limiti, condizioni di procedure e adempimenti ordinari, compromettendo stabilità ed equilibrio dei conti pubblici. La situazione avrebbe dovuto richiedere il controllo di legittimità su tutte le operazioni di spesa, per accertare se nei pagamenti obbligatori siano state ricomprese operazioni di affari e fattispecie facoltative o appartenenti ad altri vincoli (anticipazione per lavori o conto terzi). Stesso vincolo ricorre per la situazione contabile, aggravata dal continuo riconoscimento di debiti fuori bilancio, nascosti e trascinati negli esercizi successivi, per impossibilità di copertura secondo i tempi e le condizioni di legge. Nel caso di straordinarietà, ricorrente per l’intero anno e così per tutti gli anni (Entrata uguale ad anticipazione), la gestione dell’Ente è fuori controllo e in regime costante di scoperto di tesoreria, assoggettata a continui pesanti interessi e oneri. Questa situazione comporta il divieto di qualsia iniziativa per eventi straordinari per festività, luminarie e similari. Gli eventi straordinari non ricadono, per legge, tra gli obblighi di istituto (non sono né funzioni e né servizi). Il ricorso continuo all’istituto dell’anticipazione porta inevitabilmente l’Ente verso l’indebitamento vietato dall’art. 119 della Cost.
Qui la legge chiama in causa le responsabilità del controllo contabile interno e quello dello stesso tesoriere, il quale è tenuto a svolgere il servizio entro i limiti e secondo le condizioni di legge.
Il combinato disposto degli artt. 211 e 222, infatti chiama alla responsabilità il Tesoriere, per l’osservanza del limite di anticipazione imposto dalla norma (perché ciò non è avvenuto?). La pressione fiscale sulla comunità e l’aggravio pesante degli interessi sui bilanci annuali prevedono l’obbligo degli Organi di controllo Ministeriali e giurisdizionali contabili di accertare rapporti, procedure e condizioni sui conti e sulle operazioni, anche individuali ai fini dei presumibili conflitti di interesse e/o incompatibilità prescritte dalle leggi.
La problematica dal punto di vista amministrativo coinvolge interessi, programmi e piani di investimenti fondati sulla capacità di indebitamento dell’Ente, peraltro limitata e condizionata dall’art. 204 TUEL 267, agganciata e limitata ai tempi di durata dell’investimento. La rinegoziazione dei mutui e dei prestiti non è operazione vantaggiosa per l’Ente, bensì alternativa forzata per alleggerire il peso delle rate dei mutui e prestiti in corso o allungare il periodo di restituzione della liquidità. In entrambi i casi programmi e piani dell’Amministrazione sono saltati.
Poiché Il limite massimo di indebitamento determina incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti dell’ente, è fondamentale che l’indebitamento venga controllato per evitare che diventi un fattore capace di creare condizioni di squilibrio finanziario sui bilanci futuri; parametro, la cui violazione costituisce grave irregolarità contabile (Corte conti, sez. contr. E. Romagna, 3 aprile 2007, n. 16; id, Lazio, 29 novembre 2007, n. 111; id, Lazio, 21 marzo 2007, n. 40; id, Campania, 4 aprile 2007, n. 9).
Al controllo interno, pertanto, compete svolgere questo importante adempimento: il responsabile del bilancio e l’organo di revisione. All’Organo di revisione le Corti dei conti regionali e centrale attribuiscono competenza specifica ai sensi dell’art. 239 Tuel, soprattutto in ordine alla legittimità delle operazioni contabili. Il Revisore contabile in forza della menzionata norma ha infatti competenza di controllo legale sulla deliberazione di anticipazione adottata ex art. 222. Quindi spetta al già menzionato Organo revisionale il controllo in via preventiva e successiva, ai fini delle relazioni sia sul bilancio che sul rendiconto.
Sorge spontanea la domanda: nel caso del Comune di Agropoli le operazioni di anticipazione di tesoreria, attivate in modo ricorrente per anni, oltre i limiti di legge, con le conseguenze gravose degli interessi passivi, sono state promosse per incapacità amministrativa o per scelta, stante i rapporti diretti e indiretti tra amministratori e tesoriere? Non é possibile dare credito alla prima ipotesi, dal momento che gli amministratori del periodo in esame (2011- 2023) sono notoriamente riconosciuti competenti professionali ed esperti in materia. Nel Primo periodo vi era addirittura tra il Sindaco e la BCC, tesoriere, un rapporto conflittuale di parentela diretta.
La risposta è nella marcia forzata dell’anticipazione di Tesoreria.
Cui prodest ?
La città ha il diritto di sapere!
Gerardo Spira
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