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Avvocato senza condizionamenti "Una sola è la verità"

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Convenzione e Servizio associato del Segretario comunale

Aggiornamento: 19 set

da Campanina Gerardo Spira


È argomento che non avrei voluto trattare, per un principio che mi lega ad una professione a cui ho dedicato con profondo rispetto oltre 40 anni della mia vita. Non è una strada facile per chi vi dedica dignità e rispetto alla legge. Chi la intraprende deve corazzarsi di armatura solida, costruita con un forte senso dello Stato e di grande capacità di resistenza agli urti di interessi contrapposti. Le tensioni politiche, quando sfondano il limite della discussione equilibrata, tendono a trascinare la funzione pubblica nelle decisioni, con le conseguenze sugli aspetti di legalità e di legittimità. Qui la dignità della funzione pubblica viene forzata per soggiogarla ad una volontà contraria al principio del buon andamento amministrativo, caposaldo di legalità, consacrato nell’art. 97 della Costituzione. Qui il supremo vessillo dello Stato, LA LEGGE è uguale per TUTTI, corre il rischio di perdere i valori della credibilità e dell’affidabilità. Certamente la dignità funzionale è fatto personale e ne risponde direttamente la persona caduta in fallo, ma le conseguenze cadono su tutta la Comunità di riferimento e questa deve alzare i presidii di difesa e di denuncia. 

Art. 97, c,2 Tuel 267 detta: il Segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.” La sua capacità è racchiusa nei due compiti di collaborazione e funzioni che vanno intesi non di sudditanza agli organi, bensì di condizione invalicabile per assicurare l’assistenza giuridico-amministrativa. In breve, la figura del Segretario comunale è posta dal legislatore come il tutore alla vite, per farla crescere dritta, non piegarsi e non essere avvolto.

Ogni Comune deve avere il Segretario comunale, è la regola scritta. Quando manca si ricorre alla supplenza o reggenza a scavalco, secondo le disposizioni vigenti in materia.  Con la riforma del 1990 è nata l’idea della Unione dei Comuni o dell’associazione del Servizio di segreteria comunale al fine di mettere insieme risorse e servizi nella prospettiva del risparmio della spesa pubblica. Il Segretario comunale con le nuove disposizioni si sposta da un comune ad un altro, secondo un patto(convenzione) approvato dai consigli comunali dei comuni uniti in cui sono fissati, tempi, modalità e obiettivi.

Un FACSIMILE costruito nel nostro territorio, per le pressanti sollecitazioni “a conoscere” di amministratori e cittadini mi ha spinto a trattare la fattispecie, in tutti i risvolti possibili e sulle ricadute nei rapporti politici territoriali. Cercherò perciò di snellire i dovuti passaggi per rendere chiaro l’argomento a coloro che si trovano di fronte al problema del Segretario Comunale “mobile”.

L’argomento è:” il servizio associato del segretario comunale, limiti e obblighi di tempo, luoghi, trattamento economico, dipendenza di lavoro e di servizio”.

Come abbiamo notato, il Segretario Comunale può essere chiamato a ricoprire una sola sede di lavoro oppure a svolgere la sua funzione in più Comuni, generalmente piccoli, confinanti, per snellimento delle attività e risparmio della spesa pubblica. Casistica definita dal legislatore Unione o associazione dei Comuni per il servizio del Segretario comunale. L’istituto dell’associazione può essere usato anche per gli altri servizi: tecnico, finanziario, etc, sempre per alleggerire la comunità dei costi. Nel Caso di associazione del servizio di segreteria comunale la figura presa in prestito si sposta nei comuni convenzionati secondo un contratto, convenzione, approvato dai consigli comuni in cui vengono stabiliti termini e modalità, coerenti con le leggi di riferimento. Il Segretario comunale, come tutti i dipendenti pubblici, anche nel caso di servizio associato, è vincolato, per contratto nazionale ad assicurare orario minimo di 36 ore settimanali (art. 13 CCNL 17.12 2020), é obbligato ad osservare l’orario di ufficio e prestare la timbratura del cartellino marcatempo in ogni Comune, che ne certifica la presenza, in tutti i luoghi di spostamento. Questi obblighi sono presupposti di legittimità degli atti adottati, del trattamento economico e delle eventuali indennità. Nel contratto di lavoro associato è obbligatorio indicare il limite massimo delle prestazioni di lavoro, in osservanza dell’art. 36 Costituzione.

Il Consiglio di Stato, chiamato in causa sulla questione dal Ministero dell’Interno, ha confermato l’assunto con la decisione n.1763 del 18 aprile 2007. Il Segretario comunale associato ha rapporto di servizio con il Comune in cui è chiamato e rapporto di dipendenza col Ministero dell’interno. Nel caso di ricorso ad un unico segretario comunale per il servizio associato si procede ai sensi dell’art. 98 TUEL 3 comma: “i Comuni devono stipulare convenzione, approvata da tutti Consigli Comunali partecipanti, comunicandone la costituzione alla Sezione Regionale dell’Agenzia dei Segretari comunali”. La CONVENZIONE, per ovvi motivi di funzionalità, fu limitata a 5 comuni, il cui ambito determinava la somma di tutti gli abitanti ai fini della spesa. Nel 2015 è stato cambiato orientamento, spostando condizioni e limiti sul Comune Capofila. Il 21 ottobre 2020, il Ministro dell’interno, raccogliendo i suggerimenti dell’Agenzia dei segretari comunali e dello stato Comuni e Regioni ha emanato il Decreto di disciplina dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale

”.

Col già menzionato provvedimento le convenzioni di segreteria associate vengono vincolate alla somma degli abitanti aderenti al patto, adeguando le ragioni al principio del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.). È stabilita la convenzione al massimo con 5 Comuni, la nomina del Segretario è riservata al Sindaco della più elevata classificazione; in caso di parità si tiene conto della popolazione. La durata del patto segue il tempo del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il decreto interviene anche nella disciplina delle precedenti convenzioni e sul trattamento economico del Segretario comunale, in termini molto chiari, con i limiti e le condizioni derogabili. Il Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel 2021, a tal proposito ha diramato ai Prefetti, responsabili delle sezioni regionali dell’Albo Regionale, la circolare esplicativa sulle nuove regole, pubblicata sulla G.U 133 del 5 giugno 2021. In questa troviamo vincoli e limiti che richiamano il Prefetto al controllo nelle nomine, nelle convenzioni e nelle deroghe. Espressamente la circolare dispone che le eventuali richieste in deroga devono essere inviate al dipartimento per gli affari interni e territoriali tramite le sezioni regionali dell’Albo, le quali sono chiamate a valutare preventivamente motivi e necessità dettagliate effettivamente dimostrate.

La convenzione, approvata dai consigli comunali di tutti Comuni aderenti, deve rispettare l’articolato che richiama modalità e condizioni che vincolano, il comune Capofila con maggior numero di abitanti, la durata, cause di risoluzione anticipata del rapporto, il rapporto di lavoro con i comuni facenti parte, la disciplina del trattamento economico giuridico della funzione, nonché il rapporto col Ministero interno, l’articolazione della prestazione di lavoro( presenza, orario, flessibile secondo l’assetto organizzativo del Comune, finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi e programmi , lo stato giuridico ed economico del Segretario convenzionato, diritti di segreteria e aggiuntivi secondo contratto collettivo e  legge, riparto a carico di ciascun comune aderente, modalità di liquidazione dei diritti di segreteria dal Comune capofila e ripartizione con gli altri comuni, rimborso spese  con richiamo della normativa applicabile-

Va chiarito che la nomina per il rapporto di lavoro spetta al Sindaco capofila, mentre l’autorizzazione a prestare servizio spetta al Ministero Interno che provvede attraverso l’albo dei segretari comunali.

La normativa a tal riguardo disciplina l’intera materia della figura del Segretario comunale sia come titolare della sede, classificata, che in qualità di reggente, supplente a scavalco o di assistenza temporanea ad Organi. L’art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, dispone che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.”. Ne deriva dunque l’obbligo per il dipendente pubblico di chiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza esclusivamente nel caso in cui intenda svolgere un’attività che non sia compresa tra i propri compiti e doveri d’ufficio.

Nella già menzionata norma rientrano anche i segretari comunali e provinciali, come espressamente previste e disciplinati dal D.P.R. n. 465/1997.

Orbene, volgiamo lo sguardo intorno, nel nostro territorio e prestiamo attenzione ai movimenti e propagazione della nomina della stessa persona, a macchia d’olio, oltre limiti di confini. Un solo segretario comunale convenzionato oltre il limite di 5 comuni, per una funzione di partecipazione e di assistenza a tempo e termine, garante per tutti e comunque, con evidente confusione e accavallamento di ruoli e funzioni, incidenti nei conti di bilancio e sulla spesa pubblica. Un crocevia di incontri e scontri politico- funzionali in movimento per il territorio, in cui il danaro pubblico è tratto da uno o più fondi di cassa, facente capo ad un’unica tesoreria, in cui possono risultare aperti conti di amministratori e dipendenti deli stessi comuni convenzionati. Una confusione di interessi conflittuali con ruoli e funzioni. Anche al cittadino più sprovveduto sorgono dubbi di regolarità della situazione. Le 36 ore settimanali previste dal contratto in modalità tracciabili diventano un cumulo che si disperde tra assistenza e presenze, forzate lungo un percorso sconosciuto al servizio pubblico. La legge si perde per strada! E sorge l’interrogativo: perché questo percorso forzato? All’OCCHIO della legge di controllo la risposta. Gli osservatori vedono e alzano l’indice delle responsabilità. Molti cittadini si rifiutano di pagare per far scoppiare il problema.  E anche il Fisco è in agguato su compensi e rimborsi, sulle comunicazioni e dichiarazioni reddituali. Pur ricercati non è stato possibile leggere i provvedimenti di nomina, delibere di consiglio comunale, convenzione e autorizzazioni prefettizie. Sono questi atti che tracciano il profilo di legittimità.  È bene che tutti gli atti vengano pubblicati. Non è più il tempo di nasconderli!

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