Da Campanina Gerardo Spira
L’argomento nasce e si sviluppa tra polemiche politiche e rilievi di legittimità. L’occasione è importante per approfondire aspetti che talvolta vengono trascurati non solo ai fini amministrativi, ma contabili e anche di altra natura. Nel percorso degli atti proposti dal Sindaco di Agropoli, istruiti e adottati, rinveniamo il percorso seguito, difetti e irregolarità. La chiave di volta di qualsiasi decisione della P.A si ritrova, infatti, nella toppa dell’art. 97 della Cost., norma primaria di riferimento a cui si collegano leggi e Regolamenti degli Enti locali. Gli atti amministrativi, pur nel limitato spazio della discrezionalità consentita, secondo normativa richiamata, vanno comunque esplicitati secondo il ragionamento logico giuridico e vincolati al corollario della domanda e risposta, perché, per quale finalità di pubblico interesse! Gli Organi, le istituzioni, le competenze e i poteri eventualmente coinvolti devono seguire un esclusivo obiettivo: il prevalente interesse pubblico, anche nella diversità dei ruoli e delle funzioni.
Il Caso, la fattispecie e la decisione!
In data 29 maggio 2023 il Consiglio Comunale di Agropoli viene convocato dal Presidente del Consiglio sull’argomento: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIAMUNICIPALE" DI AGROPOLI, OPPORTUNAMENTE ADEGUATO AL “REGOLAMENTO REGIONALE 13 FEBBRAIO 2015, N.1 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO16 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003, N. 12 - NORME IN MATERIA DI POLIZIAAMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA".
La discussione molto sostenuta si concentra su aspetti tecnici di regolarità formale, di opportunità e di legittimità sollevati da due consiglieri di minoranza: avv. Raffaele Pesce e dott. Emilio Malandrino. Il Consiglio Comunale, con 12 voti favorevoli e due contrari, Pesce e Malandrino, approva la proposta (SIC). Va evidenziato che i Consiglieri Pesce e Malandrino, per espressi motivi di legge e di opportunità, avevano richiesto il rinvio dell’argomento. La proposta della minoranza risulta rigettata dal Consiglio dei 12. Nella discussione consiliare non si parla del Regolamento proposto e del suo contenuto normativo, ma di tecnicismo formale, (dimenticanza? o effettiva mancata discussione?). Dal verbale risulta che la discussione non è avvenuta e neppure se ne dà atto.
La deliberazione n.59 del 29 maggio risulta pubblicata il 21 giugno 2023.
In data 26 giugno 2023 la F.P C.G.I. L di Salerno e Sindacato CSA con una nota indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale, al Comandante P.L e per conoscenza ai Capigruppo consiliari e alla RSU e dipendenti sollevano una serie di eccezioni , vizi procedurali e di contenuto per cui ne diffida la revoca.
Con ricorso, reg. n.1304/2023, la CGIL, di Salerno attiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Vallo della Lucania, per violazione dell’art. 28 della legge n,300/70, per condotta antisindacale. Il Giudizio si conclude col Decreto, n.1835/2024, col quale Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
accoglie il ricorso e dichiara che il Comune di Agropoli ha posto in essere un comportamento antisindacale ex art. 28 Statuto Lav. consistente nel non aver preventivamente informato le RSU e i Rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali di Categoria firmatarie del c.c.n.l. di categoria, dell’adozione della delibera di cui in premessa;
per l’effetto, ordina al Comune di Agropoli di cessare immediatamente tale comportamento antisindacale attraverso la revoca della citata delibera;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge (con attribuzione in favore dell’avv.(omissis). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Vallo della Lucania, addì il 06.06.2024
Il provvedimento del Giudice del lavoro va letto per la specialità delle considerazioni giuridiche sostenute in materia, pregiatamene approfondite attraverso un percorso giurisprudenziale di grande importanza. Il Giudice, infatti, non limita le sue considerazioni al solo caso in esame, ma va oltre la portata della norma, rilevandone gli effetti lesivi degli accordi e contratti collettivi, rilievi di fondamentale portata costituzionale. Per ciò stesso la consultazione sindacale è da ritenersi vincolante e quindi preliminare ai fini e per gli effetti dell’atto adottato. Il provvedimento del Giudice del Lavoro di Vallo della Lucania appare un puro richiamo di scuola di diritto che dalla legge n.300/ 70 ha modellato la libertà del diritto del lavoro. Un monito per il Comune, istituzione pubblica prima obbligata a rispettare le leggi dello Stato.
Questi i fatti della fattispecie che non possono considerarsi conclusi con la secca decisione giudiziale. Attraverso la lettura della proposta, della discussione dell’argomento in Consiglio Comunale spuntano considerazioni che riteniamo, anche per ragioni di studio, di esaminare e di annotare ai fini delle responsabilità per il trascinamento di atti e comportamenti che hanno investito il Comune, l’organizzazione del Corpo di polizia locale, i provvedimenti adottati a tutti i livelli, gli impegni finanziari, atti e rapporti a valenza interna ed esterna.
Il Tribunale, al punto 2 del dispositivo, ha deciso:
per l’effetto, ordina al Comune di Agropoli di cessare immediatamente tale comportamento antisindacale attraverso la revoca della citata delibera-
La revoca/annullamento riguarda la deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 29 maggio 2023. Quindi il Giudice, con la disposizione di cessare immediatamente ha ordinato all’amministrazione di eliminare subito l’atto (delibera di C. n.59) col quale è stata assunta la condotta antisindacale, annullandone di conseguenza tutti gli eventuali effetti prodotti illegittimamente. In diritto si dice infatti che la revoca di un provvedimento è l’atto che elimina gli effetti di una decisione assunta in precedenza; si annulla e si ritorna alla situazione quo ante. Di conseguenza nel caso del Comune di Agropoli ritorna in vita il precedente Regolamento, con il ripristino delle relative condizioni di diritto.
I provvedimenti emessi in esecuzione del nuovo Regolamento, secondo la decisione del Giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania sono nulli e senza alcun effetto valido. Tutto torna al momento prima della delibera del 29 maggio 2023. A questa data si riportano gli adempimenti di ripristino di tutte le condizioni giuridiche preesistenti alla decisione consiliare. Si recuperano incarichi e carriere sia all’interno che all’esterno dell’Ente di provenienza. Le responsabilità amministrative, contabili e altre impongono di conseguenza ai Funzionari e Organi coinvolti di disporre adempimenti in ordine amministrativo-contabile secondo la decisione del Giudice del Lavoro con immediatezza, senza attendere l’atto formale di revoca del Consiglio Comunale, dal momento che il Tribunale con la decisione del 6 giugno 2024 ha azzerato tutto.
Questo il valore della decisione del Giudice che non tocca l’altro importante aspetto amministrativo relativo al procedimento seguito per la formazione della proposta, la istruttoria e la discussione. L’argomento proposto e firmato dal Sindaco, come risulta dal verbale, è stato trattato dal nuovo Comandante della polizia locale, con impegno proprio del Consigliere comunale, che nel nostro caso risulta di maggioranza. È mancato il richiamo del recupero legale del Segretario generale, funzione esclusiva di competenza. È mancato altresì l’intervento del Presidente di turno del Consiglio. Interventi tutti che hanno alterato il clima della seduta e contribuito a fare approvare un atto vietato dalla legge. La disposizione del Giudice ne sanziona il comportamento. Comportamento che, a rigore, può ricadere nella previsione dell’art. 141 TUEL 267/ 2000 (scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale).
Risulta inoltre che Il Consiglio comunale non ha esaminato il contenuto normativo del Regolamento e che di ciò non è stato dato atto della sua lettura. Né risulta che il Consiglio lo abbia approvato. Risulta infatti approvata la proposta come formulata nel suo oggetto. Un papocchio formale del procedimento che ha inciso negativamente sulla condotta legale del Consiglio comunale e sulle finalità della proposta stessa. Pur risultando allegato alla proposta il nuovo Regolamento non è stato posto ai voti nel suo contenuto normativo, nel suo complesso e neppure articolo per articolo. Resta esclusa quindi la sua applicabilità ed esecuzione, risultando queste riferite alla deliberazione.
Quali le conseguenze e gli effetti? Le ripercussioni giuridiche si riversano su tutti i responsabili coinvolti negli adempimenti. Al Responsabile del Contenzioso incombe l’obbligo di darne notifica a tutti i responsabili coinvolti negli effetti. Ritardi ed omissioni ricadono eventualmente anche sui legali incaricati di notiziare l’Ente. Sul responsabile del personale incombe l’obbligo di ripristinare i trattamenti economici conseguenti agli effetti della revoca disposta dal Giudice del lavoro, al Comandante di revocare eventuali provvedimenti adottati per gradi e carriera, al Sindaco e al Segretario generale la vigilanza sul rispetto della disposizione del Giudice del lavoro, al Collegio revisionale di disporre la verifica di legittimità ex art. 239 TUEL, al Responsabile della disciplinare di avviare eventuali procedimenti conseguenziali, al Responsabile del servizio finanziario di ripristinare eventuali trattamenti economici disposti in conseguenza della delibera n.59, ai Consiglieri comunali di effettuare i controlli previsti dall’art. 43 TUEL, al Presidente del Consiglio di riportare subito in Consiglio la revoca disposta dal Giudice per la presa d’atto, proprio in considerazione della circostanza della sua incompatibilità coniugale emersa in sede del consiglio del 29 maggio 2023.
La vicenda appare in tutta la sua gravità soprattutto per il clima politico disturbato dalla condotta forzata di atti che hanno inciso profondamento sulla vita sociale e sugli interessi pubblici. Noi riteniamo che l’argomento, vada incanalato nel corretto percorso del procedimento amministrativo formale, istruito con le relazioni tecniche di rito, accompagnato dal parere della Rappresentanza Sindacale, come richiesto dalla legge. E ciò con maggiore attenzione in caso di riproposizione, risultando bene evidenti le condizioni di contestazione sindacale anche in altre parti del Regolamento, che la legge ne impone la contrattazione. Il problema dunque è ancora aperto!
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