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La pagina di Gerardo Spira

Avvocato senza condizionamenti "Una sola è la verità"

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Lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi tra illeceità e illegittimità

da Campanina, Gerardo Spira


È sempre più ricorrente la possibilità di avvalersi di graduatorie di concorsi a tempo determinato e indeterminato da parte dei Comuni, piuttosto che espletare concorsi di posti vacanti o presenti nei propri piani. Il frequente ricorso desta prevedibili sospetti nell’opinione pubblica specialmente quando nella prassi si leggono nomi di amici e familiari collegati a gruppi politici o ad amministratori direttamente impegnati e influenti sulle operazioni concorsuali. Il rumore mediatico coinvolge POLITICA e Giurisprudenza, con evidenti effetti sulla tenuta democratica del Sistema di affidabilità delle istituzioni di controllo, le quali intervengono con molto ritardo, se chiamate, lasciando intanto scorrere le decisioni sulle graduatorie che restano imbrigliate nella stretta di accordi politici territoriali. Più che la legge prevale la forza dell’accordo della maggioranza, rendendo vano qualsiasi tentativo di contestazione o discussione. Il voto di maggioranza affrancato da pareri di comodo e di convenienza chiude anche lo spazio di baluardo della legalità. Il grido di richiamo alla correttezza del diritto diventa una vuota voce nel deserto.  Denunce e interpelli si perdono nel silenzio di una burocrazia responsabilmente sorda, a tutti i livelli, finanche di quella obbligata ad intervenire per ruolo istituzionale. Una VIA straordinaria, condizionata da limiti e deroghe si trasforma in una pratica politica ordinaria, con effetti devastanti nella vita dei rapporti sociali e politici della Comunità in cui si svolgono i fatti.

LA SOCIETA ONESTA È COSTRETTA A SUBIRE OLTRE AL DANNO ANCHE LA BEFFA DI TROVARE NEI POSTI DELLA P.A PERSONALE SELEZIONATO NON PER MERITO E CAPACITA’ MA PER APPARTENENZA POLITICA E FAMILIARE, MOLTO SPESSO INCAPACE E IGNORANTE.  

Invece lo scopo di uno Stato di diritto è quello di costruire una società di valori uguali per tutti.  Cerchiamo di capire dove il bandolo della matassa viene intrigato nella normativa di riferimento.  Soprattutto cerchiamo di chiarire fino dove la questione resta di semplice natura amministrativa e quando invece la stessa scantona nell’illecito e come l’illecito si configura negli effetti applicativi. Nel primo caso il trascorso del tempo sana quasi sempre le irregolarità di poco conto, per la irrilevante incidenza sulla validità degli atti, nel caso di illeciti amministrativi invece entrano in gioco giuridico il valore e il peso degli errori, gravi o dolosi. In quest’ultimo caso gli atti si trascinano in procedimenti scorretti, insanabili se non impugnati. Gli illeciti amministrativi non sono sanabili come qualcuno arditamente sostiene e non determinano conseguenze soltanto amministrative, ma profonde e vistosamente di danno pubblico.

Il nostro Ordinamento considera illecito amministrativo una condotta in violazione della legge: valutabile secondo il paradigma della gravità. 

La scala di valutazione è soprattutto la pericolosità del rumore sociale sulla pratica della condotta che da straordinaria si trasforma in ordinaria. Non è sanzionabile come semplice illecito amministrativo un’attività condotta fuori dalla legge. Le norme anche quando vengono interpretate non vanno trascinate oltre i confini del lecito dei principi fissati dalla Costituzione e primo fra tutti, insormontabile, il principio sancito dall’art.97 che ritroviamo confermato nell’art.35 del D.Lgs 165/2001 (La P.A si dota di personale attraverso regolari pubblici concorsi). È questa la Procedura generale ordinaria che forma la regola trasferita nei Regolamenti degli Enti locali. Le deroghe, consentite dalla legge costituiscono la via straordinaria (Corte Cost. n 110/2017). In buona sostanza il Supremo Giudice ha stabilito che la P.A deve seguire la via ordinaria per i concorsi pubblici e che le graduatorie possono restare in vita e utilizzate se mantenute entro i principi di validità, se le procedure siano conformi e coerenti con percorsi, atti e accordi realizzati dagli Enti interessati nei tempi, nei modi e alle condizioni stabilite dalle leggi specifiche. Qui è il nodo della delicata questione. Principi questi  inderogabili:” Bandi e espletamento della procedura concorsuale in osservanza della normativa di legge e di Regolamenti; dichiarazione di validità temporale della graduatoria degli idonei e/o espressa di sola assunzione dei vincitori; accordo chiaro tra i Comuni, non di generica interpretazione; disponibilità contestuale ed effettiva del posto a concorso da parte del Comune richiedente; identità e non equivalenza delle figure professionali da assumere, con profilo e qualifica secondo specificazione contrattuale, non desunta per inquadramento e trattamento economico. A tal proposito diventa fondamentale una verifica comparata tra la previsione del piano triennale vigente e gli atti del concorso. Gli adattamenti da interpretazione falsificano chiamate e assunzioni.


E non basta!


La normativa specifica sulle graduatorie stabilisce che queste possono essere impegnate da altre amministrazioni, sempre che siano state osservate norme e procedimenti, coerenti con i criteri e le modalità di assorbimenti previsti dalla legge. Ciò previ accordi scritti, al fine di evitare che le chiamate avvengano secondo criteri discrezionali in momento successivo. In questa fase l’amministrazione richiedente deve avere disponibile il piano triennale della dotazione organica regolarmente approvato, in cui è prevista la figura professionale da assumere, nella sua precisa identità, profilo, qualifica etc., già prima dell’espletamento delle prove concorsuali e non durante o dopo l’espletamento del concorso. Appare evidente che la legge ponga a fondamento del procedimento una serie di segmenti collegati in successione, coordinati, coerenti e chiari con la finalità di assicurare legittimità e liceità all’azione amministrativa intrapresa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2486). Secondo la Suprema Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 25986 pubblicata il 16 novembre 2020) sono illegittime le scelte di candidati attraverso criteri personali, essendo l’obbligo ancorato al principio dello scorrimento numerico della graduatoria. Sono altresì illegittime e arbitrarie altre modalità di assunzione come: manifestazione di interesse, colloqui riservati, test o altro. I Regolamenti di assunzione degli Enti locali devono richiamarsi a norme che non consentono interpretazioni di adattamento al caso che interessa. A tal proposito riteniamo utile ricordare che è stato chiarito anche il tempo di validità della graduatoria. Le graduatorie approvate prima del 1° gennaio 2020(data di entrata in vigore della legge 160/2019) restano valide tre anni, mentre quelle approvate successivamente hanno validità biennale.


Orbene, in considerazione di quanto sopra, il rumore mediatico della politica di controllo ha ben motivo di alzare i toni del sospetto sugli eccessivi trasferimenti e movimenti di personale, inseriti in graduatorie di idonei, sospetto che si focalizza sui rapporti di amicizia politica o familiari con amministratori in carica. Il sospetto si insinua ancora di più quando le graduatorie risultano costruite in ambiti territoriali in cui gli amministratori frequentano la stessa appartenenza politica o condividono progetti e protocolli con identiche finalità. In questi ambiti le garanzie di legalità, per diverse ragioni o opportunità sfuggono al rigore della legge e delle procedure. Gli errori procedurali, più o meno gravi, diventano passaggi influenti sul risultato finale; gli errori diventano la chiave di volta per il riconoscimento della legalità dell’azione amministrativa ai fini dell’art.97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità). Il danno cosiddetto grave o doloso diventa ancor più irreparabile se sfocia nell’illecito che non è più di natura amministrativa, ma penale e contabile. La sanzione, in tal caso, non può ridursi a semplice portata amministrativa, in quanto la irregolarità ha di fatto pregiudicato tutto il percorso fino alla conclusione. Saltare uno scalino del percorso significa trascinare il vizio fino alla fine della scala. La graduatoria resta infettata e viziata; viziati restano i conseguenti atti di scorrimento e di assunzione.

L’illecito amministrativo assume in tal caso un aspetto che non può sfuggire al controllo del Giudice penale e contabile.

IL RUMORE MEDIATICO DIVENTA DENUNCIA PUBBLICA CHE COMPORTA CNTROLLO OBBLIGATORIO DA PARTE DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE INTERESSATE PER LEGGE.

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