Conflitto di interesse e incompatibilità tra Sindaco e rappresentante legale di istituto di credito -tesoriere-
- Gerardo Spira

- 10 lug 2025
- Tempo di lettura: 4 min
da Campanina Gerardo Spira
Dopo l’accaduto della citta di Asti…….
La materia è stata continuamente sottoposta al vaglio della giurisprudenza che pur nella sua complessità ha sempre schematizzato il principio: Vi è il vaglio del conflitto di interesse quando due o più funzioni entrano in relazione e si incrociano in rapporti di finanza pubblica. La domanda:” Vi è incompatibilità e conflitto di interesse nel caso del Comune o altro Ente locale, retto da Sindaco o Presidente, fratello del rappresentante legale di istituto di credito tesoriere del Comune o di altro Ente locale? La risposta è, SI’.
Poiché la politica, amica, di strenuo sostegno si protrae in discussioni appositamente dilatorie, riteniamo di mettere il SI’ nella costruzione normativa che il Legislatore ha posto, pur nel contrasto di posizioni politiche. Nel nostro amato Paese, purtroppo, non è sufficiente che la legge lo dica espressamente, è sempre necessario armarsi di carta bollata e sollevare il problema davanti ad un Organo di Giustizia. Eppure nelle leggi, specialmente quelle di diritto amministrativo, sono sempre indicati i livelli di responsabilità, per rendere la norma di pronta e corretta applicazione, in modo trasparente e veloce, per non appesantire i procedimenti, evitare maggiori costi e soprattutto danni alla Comunità, danni enormi in termini politici, sociali, economici e finanziari. Immaginiamo i vasti risvolti, nel caso di un Sindaco che agisce in modo indisturbato durante il suo mandato, che ha firmato atti di contabilità eseguiti dal fratello tesoriere, che ha attivato mutui e finanziamenti con la Banca tesoriere, che ha disposto anticipazioni, concordato interessi, non controllati etc... Questo amministratore, che ha operato in condizione di assoluto e indisturbato conflitto di interesse, vietato dalle leggi, in materia contabile, ha operato in regime di gestione di fatto, vale a dire ha messo le mani nella borsa del danaro pubblico senza essere stato controllato dalle Istituzioni di vigilanza deputate a tale scopo.
Torniamo al problema, che non è solo di oggi. - Da prima del 2000 una seria e rigorosa opposizione territoriale sollevò la questione, che, pare si sia frantumato sul muro del NIET, durante le discussioni consiliari, riprese anche da stampa. A più livelli il muro delle protezioni fu alzato attraverso l’intervento di personaggi, i soliti, che hanno in mano le sorti delle decisioni locali. Autorità e funzioni sfacciatamente insieme per tutelare il personaggio oltre i confini della legge e di più ancora. I conti pubblici e bilanci, nonostante qualche timida occhiata ispettiva, sono passati attraverso il semplice voto politico di assemblee e Consigli comunali, costruite per oscuri patti personali. Bilanci e Conti sono stati approvati con voto, cosiddetto politico. Voto politico non significa voto di regolarità tecnica e finanziaria. Per la legge invece non è così e non deve essere così! Il problema si è fatto stringente e si presenta in tutta la sua gravità.
Nella città di Asti la questione è stata sollevata in seguito al Decreto ministeriale n.169 del 23 novembre 2020, in applicazione della direttiva del Parlamento Eu del 2013/36/Ue. Il Decreto ha imposto, sulle situazioni di conflitto di interesse, la vigilanza alla Banca centrale Eu e alla Banca d’Italia. Il ministro, recependo la direttiva europea molto stringente verso gruppi, società e istituti di finanza pubblica, ha disciplinato la materia in modo specifico per le funzioni dei rappresentanti (art. 3) vincolati al requisito di onorabilità nel settore bancario. Tra le condizioni di indipendenza il decreto da molto rilievo al rapporto di parentela, ampliato fino al quarto grado. Il difetto dei requisiti comporta la decadenza dell’incarico. Quindi la Banca d’Italia avrebbe già dovuto dichiarare la decadenza di tutti i casi esistenti in Italia. E cosa accade nel caso che ciò non sia avvenuto? Chi dichiara che conti e operazioni sono avvenute in condizione di legittimità funzionale?
La Banca centrale Europea ella direttiva rammenta inoltre la importanza del problema” la rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbe all’esponente di agire nell’interesse dell’Ente vigilato”.
Il 2013 corre l’anno in cui in Italia viene emanato il D.lgs. 39, sulla delega del Parlamento, di disciplina generale delle incompatibilità e del conflitto di interesse dei dirigenti, degli amministratori e “governance” delle società pubbliche anche nei rapporti con Enti e istituti privati. Negli artt. Dal 49 al 59 del Decreto 39 il legislatore ha posto attenzione sul tema del conflitto di interesse nello schema di gestione delle attività pubbliche sul profilo del tracciamento delle finanze. Ciò allo scopo di assicurare al danaro pubblico il controllo e la vigilanza delle istituzioni appositamente deputate. Questa competenza è stata riservata proprio alla Banca d’Italia per Banche e istituti di credito e finanziari.
Ancor prima, già nel 2010 il legislatore con la integrazione dell’art. 61 comma i bis del TOUEL 267 aveva rilevato il problema e messo riparo alla questione specifica della incompatibilità, vietando a Sindaco e Presidente di provincia di coprire le cariche pubbliche in caso di presenza di parenti ascendenti e discendenti o parenti e affini fino al secondo grado. Il Ministero col parere del 25.5.2010 ha infatti rilevato che: “Solo per coloro che intendono ricoprire la carica di sindaco o di presidente della provincia, è prevista un'ipotesi d'incompatibilità, specificamente loro dettata dall'art. 61, comma 1bis, del D. Lgs. n. 267/2000, che impedisce di ricoprire le due cariche a coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali. La previsione si aggiunge a quella comune di cui all'art. 63, comma 1, n. 2, del T.U.O.E.L. e colpisce i citati amministratori anche in assenza di un vantaggio diretto o indiretto che possa essere imputato loro personalmente, ma rimanga esclusivo del parente che gestisce l'appalto o il servizio, a maggior salvaguardia del principio d'imparzialità dell'azione amministrativa e per porre al riparo coloro che svolgono una pubblica funzione dal sospetto di essere influenzati da interessi confliggenti con quelli del comune”.
Se il Sindaco non ha eliminato la incompatibilità, cosa accade per la sua gestione? Chi dichiara la legittimità delle operazioni avvenute?
La questione è attuale e coinvolge responsabilità a più livelli per le gestioni passate, per le conseguenze già distese in conti, bilanci e investimenti pubblici, ma soprattutto per il futuro politico di un territorio amministrato e gestito in condizione di evidenti incompatibilità e di conflitto di interesse da personaggi, che si muovono esclusivamente nel mondo economico e finanziario attraverso noti rapporti con il mondo imprenditoriale di finanza occulta. La Banca d’Italia è istituto autonomo, ma di vigilanza e di controllo del danaro pubblico.


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