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La pagina di Gerardo Spira

Avvocato senza condizionamenti "Una sola è la verità"

IL PAPOCCHIO DELLA TARI nel Comune di Agropoli!

  • Immagine del redattore: Gerardo Spira
    Gerardo Spira
  • 16 giu 2025
  • Tempo di lettura: 9 min

Da Campanina Gerardo Spira

Non ho potuto esimermi!


“Se il contratto con la ditta SARIM del 2022 è lo stesso per 5 anni, perché la tariffa dei rifiuti anno 2025 risulta aumentata oltre i limiti dal 20 al 30%?” - È questa la domanda ricorrente che assilla migliaia di cittadini e operatori commerciali in questo periodo in cui invadono, con ritmo crescente le notifiche forzate per la riscossione forzata della tassa.  

La Tari di quest’anno ha sollevato anche nella città di Agropoli il vespaio nascosto dal 2008, tenuto sotto la cenere dal Sistema intrecciato con il consenso benedetto dei risultati elettorali. La mina ha vagato per lungo tempo tra dissenso, promesse e favori, fino a quando i solchi coperti di anno in anno non sono diventati voragini di sospetti, dolori e paure.

Le manovre amiche non sono bastate più e la paura del dissesto ha scoperchiato  la verità dei conti pubblici.

Il clamore del fatto giudiziario che ha colpito il Sindaco di Capaccio, Presidente della Provincia e del fantomatico Ente Unione del Comuni Alto C.to ha messo a soqquadro poltrone e tavoli di tutto il territorio Cilentano e oltre. Il gruppo politico di riferimento si è squagliato come neve al sole, sono saltati gli equilibri tenuti insieme dal filacciolo di Nylon e dalla pignatta sono saltati fuori i misteri nascosti dal 2008. Il nostrano manovratore contabile si è perduto tra impegni e promesse e pur avanzato in gradi è stato costretto a cercare di porre riparo alla barca che ormai faceva acqua da tutte le parti. Il disavanzo di amministrazione, sempre più crescente è divenuto cronico, i debiti fuori bilancio, le perdite di esercizio e le  incapacità amministrative sono diventate punto nodale di tutta la questione della città, ormai preda di una politica dissennata di favori in mano a personaggi oscuri, avidi di affari e interessi strani. I nodi nascosti nel lungo periodo sono venuti al pettine e tra questi il nodo più importante: il grande flusso delle mancate entrate è divenuto pesante macigno per l’equilibrio del bilancio comunale, falsato tra dati e tabelle strategicamente manovrate. Dal 2008 le mancate o ritardate entrate hanno accumulato la grande massa di residui segnati per oltre 85 milioni, accertati e ripetuti tra prescrizioni, decadenze e favori nascosti. La competenza e la capacità contabile-amministrative é giunta a termine! Non parliamo solo di responsabilità politica, ma soprattutto di responsabilità amministrativa gestionale in cui troviamo i nomi di tutti, Politici e funzionari. Lo abbiamo sempre sostenuto e lo ribadiamo: La disamministrazione della cosa pubblica della Città di Agropoli ha nomi e cognomi. Condivisione e complicità sono bene evidenti nella forma e nella sostanza delle decisioni. Non escludiamo nessuno dalle responsabilità quando il danaro pubblico finisce, come è finito, in un pozzo senza fondo. E la TARI del Comune di Agropoli è finita in quel pozzo.

Questa premessa è stata necessaria per far capire come si è giunti alla ENORMITA’ della Tariffa. E accadrà ancora peggio se non si riporta l’Amministrazione della cosa pubblica sulla strada delle regole e della legge per tutti, senza favori strabici, senza intrecci, interferenze e interessi estranei al diritto pubblico.

La Tari del Comune di Agropoli è incappata in questa rete.

Brevemente il passaggio.

Abbiamo dovuto interpretare ciò che è avvenuto in assenza di una scheda del procedimento logico amministrativo pur dovuto e previsto dalla legge. È una carenza ormai conclamata in questo Comune, ma tant’è!

Tutti sanno che la TARI è il tributo necessario a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La TARI con le voci tariffarie, per legge, viene istituita dal Consiglio Comunale sulla base dei costi individuati nell’apposito Piano Finanziario. L’adeguamento della tariffa è di competenza della Giunta. Il calcolo del valore delle voci tariffarie è stabilito per Decreto ministeriale che dal confronto dei dati dei contribuenti ne determina le tariffe sia domestiche che non, variabili e fisse. Quindi dati ufficiali e procedimento diventano un corollario determinante ai fini della tassazione. Dal 1997 parliamo di questa situazione. Puntualmente, da quasi 30 anni, il discorso è rimasto imbrigliato in una rete intricata di complicità, comvenzioni e patti che sono sfuggiti al diritto del controllo pubblico.

Dal 2020 il metodo tariffario nazionale è stato sottoposto a disciplina da parte dell’Autorità nazionale chiamata ARERA a cui la legge (art. 1. comma 527) n. 205 del 2017, ha delegato le funzioni di regolamentazione e di controllo.  Da questa data tutto il discorso tariffario poggia sui dati raccolti dal Comune che costituiscono poi la base per la predisposizione degli atti disciplinanti il procedimento di gara per l’affidamento del Servizio pubblico. Se i dati sono stati correttamente raccolti, Piano, Gara e Contratto si concluderanno senza errori o disfunzione di sistema. In caso contrario verranno fuori irregolarità e bollette non facilmente accettate dal cittadino. In tutto il Sistema del carico tributario vanno distinte le funzioni del Comune, Ente impostore, e della società di riscossione (ove esistente), il cosiddetto braccio per l’esecuzione forzata. Il Comune per legge è responsabile degli atti fino al ruolo (Accertamenti, imposizione e cartella), la società di riscossione è invece responsabile soltanto della fase esecutiva, cioè di incassare. Precisiamo che la Società di riscossione, o altra società, se incaricata, con chiaro e motivato atto formale, non ha alcuna competenza della fase procedurale amministrativa e qualora ciò avvenga per convenzione, i relativi atti di accertamento devono essere autorizzati e firmati dal responsabile del Comune, Ente impositore.

L’espletamento della fase di appalto è racchiuso nelle norme speciali della materia di riferimento di assoluta importanza per i rapporti tra Ente e appaltatore.  Le fasi procedimentali si concludono con il contratto pubblico. Legalità e legittimità operativa coinvolgono rappresentanti e funzionari costituiti in tutti gli atti fino al contratto conclusivo.

Appartiene al Comune di approvare il Piano finanziario rifiuti, di approvare le tariffe, di appaltare il servizio, di contrarre e di provvedere a tutti gli adempimenti di impegno contabile (previsione della partita in entrata e in uscita del bilancio). La rappresentanza negli atti può essere delegata e con apposito provvedimento, specificato per le funzioni. Nel Caso di convenzioni con altri Enti, queste vanno disciplinate con atti consiliari e nei limiti consentiti, tenendo conto delle condizioni di possibilità dei rapporti con l’appaltatore, degli impegni di pagamento e del riferimento della partita incidente sulla capacità di indebitamento del Comune. In breve, la partita TARI va iscritta nella parte entrata del Comune titolare, nel nostro caso di Agropoli, in quanto questo Comune per legge ha rapporti costitutivi con i cittadini contribuenti e il Comune di Agropoli può impegnarla e destinarla ad investimenti di spettanza della città contributiva. La materia dei rifiuti è infatti di esclusiva competenza del Consiglio comunale che istituisce la tassa- art. 42 TUEL). Operazioni amministrative e di contabilità diverse configurano ipotesi di violazioni e di reati molto gravi.

Torniamo al nostro discorso di partenza; TARI Comune di Agropoli. Il Piano risulta approvato dal Comune di Agropoli, e il contratto n.9/22 redatto su carta intestata dell’UNIONE Comuni Alto Cilento, con sede in Torchiara. Su Carta intestata dell’Unione Comuni Alto Cilento è stato rogato un atto pubblico amministrativo che riguarda la città di Agropoli e i suoi cittadini. La cosa non è chiara perché nel contratto non risulta richiamata normativa o documentazione provvedimentale che legittimano la titolarità della contrazione a persone, funzionari del Comune di Agropoli, le quali dichiarano di essere legittimate, ma non vi allegano il provvedimento di prova. Quindi sorge spontanea la domanda: “Con quali atti il Comune di Agropoli ha delegato la stipula del contratto di un servizio svolto nel suo territorio all’Ente Unione Comune Alto C.to? In quale bilancio risulta appostata la partita, in quello del Comune di Agropoli o dell’Unione? Il contratto è privo dei documenti e dei richiami che ne legittimano la titolarità e la regolarità della costituzione come parti contraenti e rogante

DAL CONTRATTO, LEGGIAMO!

“L’anno duemila ventidue, il giorno cinque del mese di dicembre, nella residenza comunale di Agropoli, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott Francesco Minardi, Segretario Comunale, autorizzato a rogare, nell’interesse dell’unione dei Comuni Alto Cilento, gli atti i

forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)  dott. G.C, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione dei Comuni Alto Cilento (Codice …), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Igiene, di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante;

b)  dott. CB, nato a… (e residente a Roma in Via …. in qualità di Legale Rappresentante dell’Appaltatore S.A.R.I.M. s.r.l. (P. I.V.A. 02596800652 Codice Fiscale 04089200630) con sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 171, di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore.”

Il Segretario rogante, nella residenza del Comune di Agropoli, dichiara di essere autorizzato a rogare gli atti nell’interesse dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, senza richiamare il provvedimento di nomina che lo legittima nella funzione. Non sappiamo se i diritti di spesa e di rogito sono stati incassati dall’ Unione Comuni o dal Comune di Agropoli. Né sappiamo se la percentuale dell’incasso di spettanza del Segretario abbia rispetto il limite del riparto e del cumulo retributivo del suo trattamento economico (la normativa, infatti, prescrive che i diritti di rogito devono confluire nel bilancio comunale e attribuiti nella misura non superiore al quinto del trattamento annuale in godimento. Il carico fa la differenza del controllo).

-Il sig. C.G ha dichiarato di costituirsi in nome e per conto dell’Unione dei Comuni, mancando di richiamare il provvedimento di nomina e di allegarlo, che lo ha legittimato a costituirsi in atto pubblico. (la determina a contrarre n. 4 dell’8 marzo 22 è atto personale del dichiarante che non lo legittima a costituirsi.) –

-Il sig. B… si è costituito in qualità di legale rappresentante della SARIM, senza allegare il documento che lo legittima (atto costitutivo di rappresentanza).

Le dichiarazioni delle parti non legittimate dagli atti documentali richiamati e allegati, producono effetti di nullità dell’atto contratto (la interpretazione documentale non sana i difetti) -

Parte premessa del contratto

L’appalto riguarda “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento/recupero   dei    rifiuti    urbani ed assimilati e servizi complementari della città di   Agropoli" valevole per un quinquennio gara aperta per un importo di aggiudicazione di eu.  18.061.509,16, di cui € 123.603,66 per oneri di sicurezza, col ribasso dell’1,094…oltre IVA a favore della ditta   SARIM, che già deteneva il servizio.  Niente è specificato per L’IVA la quale è riconosciuta ma non precisato se la stessa è scaricata sul contribuente. Vale a questo proposito aprire una parentesi di chiarimento. Dal 2009, la giurisprudenza interpellata ne ha riconosciuta l’illegittima applicazione, confermata da ultimo dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5078 del 2016, ritenendola in sostanza una doppia imposizione fiscale. Se l’IVA Applica è pari al 10%, l’importo caricato ammonta ad oltre 1,8 mln di eu. Un salasso per i cittadini e una favorevole partita per la ditta ai fini fiscali. Aspetto questo rimasto nell’ombra del dettato contrattuale. È comunque in facoltà del cittadino di richiederne il rimborso o la compensazione con il tributo. È altresì consentito attivare azione collettiva di recupero attraverso l’associazione dei consumatori, ricordando che l’azione è soggetta a prescrizione.

Nella parte premessa è’ richiamata la determina di aggiudicazione definitiva n.33 del 24 agosto 2022 della CUC centro unico di committenza il cui responsabile è un funzionario del Comune di Agropoli di cui non conosciamo le modalità di nomina e la provenienza. La determina non risulta allegata e né si fa riferimento a modalità di archiviazione.

Seguono le condizioni della contrattazione con obblighi e divieti dichiarati assoggettati alla vigilanza e al controllo dell’Ente contraente (Quale Ente? l’unione dei comuni o il Comune di Agropoli?)

Poiché nel contratto si richiama, come riferimento, la stazione appaltante, a chi va attribuita la titolarità? Per legge La stazione appaltante è il soggetto, pubblico, che affida contratti di appalto per lavori, servizi e forniture. In tal caso la stazione appaltante può essere l’Ente o il soggetto che indice la gara d'appalto e seleziona il contraente. Se così è il responsabile della CUC, responsabile del Comune di Agropoli con chi dialoga per i rapporti con il Sindaco di Agropoli o con il Presidente dell’Unione dei Comuni, carica allo stato ricoperta dalla stessa persona?

Lo stesso adempimento di competenza emerge in tutti i casi di nomina o incarico della vigilanza e del controllo (a chi compete all’Ente Unione Comuni o al Comune di Agropoli, considerato che le figure costituite risultano, per dichiarazione resa in contratto, rappresentanti dell’Unione Comuni?  E ciò anche In caso di inadempienze, conflitti e risoluzione (art. 15) è prevista l’azione contro la stazione appaltante (L’Unione dei Comuni Alto Cilento con quale organizzazione amministrativa provvede alla vigilanza e al controllo degli adempimenti contrattuali, non risultando trasferite le funzioni dai Comuni? Col solito sistema dell’uso e consumo del pane casareccio?).

Nel combinato disposto degli artt. 10 e 11 del contratto risulta la solita contraddizione delle condizioni da cui quasi sempre poi fuoriesce la magia del coniglio.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice.

2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106 del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al servizio e al corrispettivo.

1.     Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell’esecuzione del servizio, richiedesse e ordinasse modifiche o variazioni, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di nuova relazione di servizio eventualmente approvata in base allo specifico caso.

L’art. 106 richiamato nell’art. 11 del contratto è rigorosamente disciplinato dal Codice al fine di evitare modifiche e variazioni che possano alterare i termini del contratto, sempre che nel disciplinare di gara siano state specificate le condizioni di approccio. (Qui talvolta si sofferma l’occhio della legge di controllo).

Art. 21 del contratto prevede la possibilità del subappalto, sempre che siano rispettate le condizioni previste dalla legge e in tal caso il pagamento è fatto direttamente al subappaltatore. (il subappalto…la nota dolente).

Firma per la stazione Appaltante il sig. C. G, che risponde in nome e per conto dell’Ente del Contratto. (quindi vigilanza e controllo sono di competenza dell’Unione?)

 Ultima annotazione, non risulta richiamato l’adempimento importante di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/ il quale prevede l’obbligo della stipula della contrattazione preceduta dalla determina a contrarre sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa. Non sappiamo se il contratto rogato è quello approvato ai sensi dell’art. 192 richiamato e se questo r conforme alla speciale normativa di riferimento. E ancora la spesa è prevista nel bilancio del Comune di Agropoli o in quello dell’Unione?  Sono prevedibili le conseguenze in caso di contestazioni o conflitti.

Sono aspetti non di poco conto!  Alla Città la risposta!

 
 
 

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