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La pagina di Gerardo Spira

Avvocato senza condizionamenti "Una sola è la verità"

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I soldi e gli affari travolgono dignità e diritti

Di Gerardo Spira

“Mi hanno strappato i miei figli e gli assistenti sociali mi deridevano”. E’ questo il racconto straziante di un padre vittima del fattaccio della provincia di Reggio Emilia.

Avv. Gerardo Spira *

La Notizia shock ha sorpreso l’Italia intera, in un momento in cui le famiglie si organizzano e si apprestano a programmare le vacanze estive. In ogni famiglia si parla della clamorosa e vergognosa vicenda in cui risultano coinvolti politici, medici, psicologi e assistenti sociali. Sedici, sono al momento, le ordinanze di custodia cautelare tra cui il sindaco di Bibbiano, provincia di Reggio Emilia.

La notizia però non ha sorpreso la nostra Associazione, che da molto tempo sta gridando sul fenomeno delle illecite sottrazioni di minori ai genitori. Fenomeno più o meno esteso in diverse parti del territorio nazionale.

Molti procedimenti da cui sono derivate le ordinanze di affidamento, risultano, a nostro avviso di una superficialità inaudita. I soldi e gli affari travolgono dignità e diritti, in un gioco concorrente e condiviso di interessi, alla luce del sole, con procedure scandalose e affidamenti diretti in case famiglia, che diventano a lungo andare luoghi di rieducazione e di trattamenti speciali.

L’inchiesta è stata curata dal Giudice Valentina Salvi, la quale, nella prima dichiarazione pubblica, ha lasciato intendere che andrà fino in fondo per accertare le responsabilità di chi aveva il dovere di vigilare e controllare e non lo ha fatto.

Lasciamo alla magistratura il compito di approfondire. Ma non possiamo, come cittadini, studiosi ed operatori mettere un tappo sulla coscienza, specialmente in un momento in cui questo problema lo avevamo intuito e sollevato in una occasione in cui una donna straniera, guidata dalla consulenza di un telefono amico di colore della presidenza del consiglio, era riuscita a sottrarre i figli al padre circense, collocati, in gran segreto, in una struttura del Palermitano. Chiusa, poi, per violenze e abusi sui minori.

La nostra voce valse a far puntare il faro sulla vicenda. Ma niente di più. Tutto fini nella stretta del controllo giudiziario, coperta dal solito segreto di ufficio. Il dolore costrinse il padre a cedere alla proposta. “Se vuoi vedere i tuoi figli, devi concedere alla tua convivente di portarseli in Olanda.” Così è stato. Non sappiamo se le Procure della Repubblica hanno approfondito quella vicenda, come da noi richiesto in tutte le sedi competenti.

Il gioco è possibile perché Tribunale e Giudice tutelare si affidano e confidano che le procedure vengano svolte secondo legge. Invece, non è assolutamente così.



Si comincia dal famigerato art. 403 del c.c., usato e abusato per sottrarre i figli ai genitori, per motivi di urgenza e necessità. L’urgenza è lo stato di abbandono, convulsamente interpretato e applicato anche per un disordine di vita ambientale e la necessità è la privazione della potestà genitoriale, ora responsabilità. Quest’ultima viene presa di mira per portare a termine il piano. La norma, molto avvertita in diritto applicato, è stata più volte ripresa e segnalata dalla massima giurisprudenza, per gli abusi continui segnalati ed eccepiti. Ultima modifica risulta quella collegata alla legge 184/83, meglio conosciuta legge sulle adozioni. In sostanza il legislatore ha voluto dare uno sbocco alla complessa materia per facilitare le adozioni di minori che si trovano nello stato di abbandono, ma non di provocarlo per altre finalità.

La predetta condizione, esasperata con provvedimenti di dubbia legittimità giuridica, ha permesso di costruire un sistema organizzato per sottrarre i minori ai genitori, anche con una scusa falsamente inventata, per dirottarli in una delle case famiglia, gestite senza controlli pubblici o con controlli pilotati.

E la magistratura, i tribunali, il giudice tutelare? Qui si ferma la nostra denuncia.

A nostro avviso i provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi non si esauriscono con la decisione. Vanno oltre. Questi vanno vigilati e controllati. E, ancor prima, vanno immessi in un percorso di regolarità accertata della struttura a cui affidare, degli affidamenti (coop, figure professionali), nonché di regolarità dei procedimenti amministrativi. Nei provvedimenti dei tribunali di affidamento dei minori alle cosiddette case, non si dà atto che affidamento, strutture e personale risultano legittimi.

Ora cosa accade? Centinaia di figli sono stati sottratti ai genitori per essere deportati in strutture di cui non si conoscono condizioni, requisiti e organizzazione, i veri proprietari; milioni di euro vengono destinati per investimenti in questi servizi in favore di attività svolte sotto il patrocinio di Enti pubblici territoriali, causanti danni all’erario e danni al futuro di generazioni non recuperabili dopo gli sconvolgenti trattamenti di cui abbiamo letto.

E’ bene che si vada fino in fondo. Ma è anche bene che magistratura, tribunali e giudici tutelari aprano gli occhi sulle relazioni dei servizi. E’ necessario ed urgente che il sistema venga sottoposto ad un rigoroso controllo delle procedure, alla Regolamentazione delle attività dei servizi e all’applicazione delle responsabilità

La Cassazione (Civile, sez. III, 16 ottobre 2015 provvedimento n. 20928 - presidente. Salmè - est. Lanzillo) in merito si è così espressa: “Il carattere gravemente colposo delle condotte commissive ed omissive degli assistenti sociali, determinanti l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare in assenza di ragioni tali da giustificare un tale provvedimento, configura la responsabilità dell’Amministrazione comunale per fatto dei propri dipendenti e l’obbligo della stessa di risarcire i genitori del minore che abbiano subito la lesione della integrità e della serenità del loro nucleo familiare. In ipotesi siffatte, dunque, il Comune è chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c. sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente, per effetto della condotta colposa dei suoi dipendenti, nell’esercizio delle loro specifiche funzioni e non anche ex art. 2043 c.c. per la illiceità del provvedimento di allontanamento di cui all’art. 403 c.c. Ne consegue che, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria,

non assume rilievo l’omessa prova degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., né la circostanza che il provvedimento non sia stato fatto oggetto di annullamento”

Non solo. La responsabilità si estende a tutte le Autorità di controllo che direttamente e indirettamente partecipano alla vicenda e ne vengono a conoscenza.


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