di Gerardo Spira
Così il collegio del Comune di Agropoli ha concluso:
Facciamo chiarezza!
L’art. 97 della Costituzione costituisce il fondamento della vita amministrativa del Comune: Buon andamento e imparzialità”. La disposizione è intesa in senso allargato e più completo, fino a comprendere tutto l’apparato del Comune (organi, funzioni e incaricati) che assumono decisioni che toccano interessi della Collettività. I revisori dei conti non sfuggono a questo principio.
L’Organo di revisione, costituito da tre componenti, all’unanimità hanno espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio 2024-2026 del Comune di Agropoli, come si legge sull’estratta nota dell’ultima pagina, sopra riportata. Il parere segue 12 righi per motivi e condizioni ai sensi dell’art. 239 Tuel. Il collegio ha dimenticato di richiamarsi all’art. 239 bis del tuel, da cui scaturisce l’art, 240 successivo. L’art. 239 bis è norma cogente, da applicare senza condizioni o riserve di legge. Secondo il dettato normativo. Il parere sul bilancio deve essere favorevole o sfavorevole. L’art. 240 Tuel detta: i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Percorriamo la relazione.
Il collegio dichiara, a pag. 7, che il bilancio è in disavanzo, (non è precisato, ma riteniamo che debba intendersi di amministrazione); il risultato di amministrazione è di oltre 46 milioni( residui attivi di oltre 73 milioni e passivi di oltre 19 milioni, somma mostruosa che si trascina da anni) ; Rispetto al 2023 ( già in disavanzo) il risultato di amministrazione è peggiorato; Il collegio ripete il richiamo degli anni precedenti sulla grande massa di residui attivi ?!; a pag. 11 il richiamo s’incentra sul mancato recupero di oltre 4 milioni , più 4 milioni dal fondo liquidità che formano 8 milioni da ripianare; mancata ricostituzione dell’anticipazione di cassa ( nota dolente ripetuta anche negli anni precedenti, oltre i limiti di legge). A pag. 25 il collegio riporta lunghe note di principi e norme, ma senza prescrizioni. (solo per memoria?); pag.31 viene limitato il costo del personale ad eu. Max di 110 mila, invece di 429 previsto dall’amministrazione; Pag. 34 il Comune non ha potenziato il controllo sul PNNR. Pag. 35 richiamo sulla esaurita capacità a contrarre mutui; pag. 38 errata previsione del maggior accertamento IMU; pag. 39 nessuna osservazione sulla tari, ancorata all’ARERA (nullità di bilancio). Pag. 41 Sanzioni autovelox (incerte); pag. 42 il collegio rileva un errore nella destinazione del vincolo; Pag. 62 rimarca la situazione critica del bilancio parlando di situazione delicata (La legge usa il termine predissesto) -
Osservazioni e condizioni presuppongono una situazione molto chiara: Il Bilancio del Comune di Agropoli è deve essere sottoposto a controllo ispettivo, prima del disastro…
Per le responsabilità ricordiamo:
La Corte dei conti (delibera 2/1992) precisa che i revisori sono legati all’ente locale da un rapporto di servizio.
Il Consiglio di Stato (sentenza 2676/2014) specifica che la funzione dei revisori presenta proprie peculiarità connesse alla qualità di incaricato di pubblico servizio.
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e
limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave.
Segue il C.P, artt. 323,326 e 328, per Omessa denuncia artt.361 e 479.
Si ricorda inoltre che il richiamato art. 239 Tuel va inteso ben oltre i limiti espressivi della norma, sempre ricordati dalla Corte dei conti sull’obbligo della verifica del controllo di legittimità delle azioni della P.A. Questo controllo non risulta espletato, neanche a campione!
Il collegio avrebbe dovuto, al primo rilievo di bilancio, assegnare termini di rientro e di risoluzione del problema, con conseguente minaccia di revoca del parere espresso “condizionato”, provvedendo di a denunciare la situazione alla Corte dei conti, Ministero competente ed eventualmente alla Procura della repubblica.
Il bilancio come proposto non risulta programmato verso la città, per obbiettivi e finalità aperte verso interessi collettivi, ma pianificato e organizzato verso un sistema chiuso e vincolato a mantenere una rete di rapporti di persone, Società, imprese, cooperative e incaricati, che gestiscono beni e servizi pubblici. I rendiconti annuali di pagamenti e investimenti confermano la linea.
Il piano triennale delle opere pubbliche segue lo stesso obiettivo. In questo vengono. Infatti indicate le opere e gli importi, ma non specificato il criterio di appalto, subappalto e/o affidamento, o modalità di selezione del privato pilotando questo criterio ad una fase in cui la volontà si snoda tra le modalità del bando o di selezione, con un richiamo normativo suggerito o richiesto da qualcuno. Così per gli appalti e subappalti, per gli affidamenti di beni e servizi. In palese violazione del principio di trasparenza che impone sin dal piano o programma di fissare le regole. Il collegio ha anche questa competenza di controllo, specialmente quando ritrova tra i pagamenti le stesse persone, società, associazione, o nomi familiari. La portata dell’art. 239 bis va in questa direzione. Il collegio ha anche la competenza di sollevare le questioni di incompatibilità e di conflitto di interessi nei rapporti contrattuali e di affidamenti. Di ciò non esistono richiami nella Relazione, mentre la Corte dei conti regionale e centrale, in un caso specifico, non solo li ha rilevati, ma anche decisi con condanna. Dunque, non solo la quadratura dei dati, errati e condizionati, ma il controllo sugli stessi.
La legge va applicata senza condizioni.!
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