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La pagina di Gerardo Spira

Avvocato senza condizionamenti "Una sola è la verità"

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IL PUAD (PIANO UNICO AREE DEMANIALI - MARITTIME) della Regione Campania

Aggiornamento: 28 gen 2023

UNA OCCASIONE PER RIPARLARE DI POLITICA DI TURISMO AMBIENTALE


Tralascio la normativa di discussione e il conseguente conflitto determinato sul territorio nazionale a livello politico e giurisprudenziale. Ritengo però che bisogna partire dagli effetti delle discussioni per organizzare un quadro di raffronto con la proposta del PUAD regionale. La Regione Campania come alcune altre, con l’adozione del Piano delle aree demaniali marittime, si pone in anticipo in una materia che ancora è in discussione nella fase politica, per cui sorgono dubbi di validità e di efficacia nella fase successiva alla decisione di governo. Infatti Gli abusi e le pretese dei concessionari, molte accese, tengono banco con la reazione dei cittadini, titolari di diritti di tutto il patrimonio demaniale nazionale. Sono state infatti le limitazioni e il condizionamento di questo diritto pubblico a sollevare la questione politica, finita nei tribunali amministrativi e civili. La direttiva europea conclusa con la decisione Bolkstein ha definitivamente posto fine ai provvedimenti di concessioni dei beni demaniali assegnati da tempo nel nostro Paese, senza gara, sulla scia di una procedura divenuta prassi continua con criteri discrezionali. Nella complessa e confusa questione è intervenuto il Consiglio di Stato il quale, a sezioni unite e con due decisioni di fine 2021, n.17 e 18, ha fissato il principio: il patrimonio costiero nazionale si presta a facile ed elevata attrattiva di interesse economico, per cui le proroghe vanno bloccate e vanno eliminate le distorsioni sulla concorrenza seguendo la via della direttiva europea delle assegnazioni attraverso libere gare.

La plenaria ha così deciso:

  1. Le norme legislative nazionali sono in contrasto con il diritto comunitario. Tali norme non devono essere applicate né dai giudici e né dalla P.A.;

  2. Nel caso in cui siano intervenuti atti di proroga, anche in caso di giudicato favorevole, deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo al concessionario. Gli effetti delle concessioni prorogate, per sentenza o per intervenuta legge, debbono ritenersi tam quam non esset;

  3. Ad evitare significativo impatto socio economico che deriverebbe dalla decadenza immediata e dei tempi tecnici per l’attivazione delle procedure di gara, le concessioni demaniali, con finalità turistico ricreative già in essere, continuano ad essere efficaci fino al 31 dicembre 2023, fermo restando che oltre tala data, anche in assenza di disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, anche nel caso di futura proroga legislativa, perché in contrasto con la normativa europea.

La recente decisione del Consiglio di Stato n.229 del 13 gennaio 2022 confermando la decisione della plenaria e ha statuito, con questa integrazione, che le opere realizzate dai concessionari sui beni demaniali, sono di esclusiva proprietà privata ai sensi dell’art. 952 c.c. fino alla scadenza.

Fin qui il diritto. Nel frattempo il mondo politico, sollecitato dai conflitti in corso ha aperto la discussione sul problema, che comprende modalità di concessione, diritti dei cittadini, interessi pretesi dai balneari, competenze e pretese autonome di Regione e comune. Si attende una legge che intervenga in una materia che vede impegnati diversi attori: Stato ed Enti territoriali e Comuni, cittadini e imprenditori.

Intanto alcune regioni hanno anticipato i tempi e provveduto a fissare le Proprie competenze. Ritengo, quindi, per comprendere la importanza del problema, schematizzare in via preliminare l’ambito e il livello delle competenze dello Stato e degli Enti coinvolti, al fine di potere intervenire in questa fase con contributi utili a migliorare il ruolo del Comune, soggetto attuatore del PAD. Torna importante ricordare che le osservazioni andranno ad incidere sul problema ancora più importante, del modello di sviluppo turistico del Comune, nel quadro generale nazionale e regionale. Infatti il Piano comunale, PAD, con le osservazioni al PUAD, incide sostanzialmente sugli effetti delle concessioni, in ordine politico, sociale ed economico. Il riordino della materia porterà effetti di organizzazione del settore, con evidenti riflessi finanziari sui costi di pianificazione e di gestione. Dunque il Comune sarà impegnato nelle fasi successive alla legge, alla conseguente riorganizzazione degli uffici e dei servizi del demanio, specialmente per la parte del demanio libero la cui manutenzione e pulizia ambientale risulta affidata dal PUAD all’Ente locale. Il dispiegamento normativo con i relativi impegni ricadenti nelle responsabilità delle Autonomie regionale e locali mi ha portato a schematizzare i livelli di competenza come si prevedono in questa Materia.

  1. Allo Stato spetterà la legge di disciplina derivante dalla direttiva Europea: stabilire il principio di affidamento in concessione del demanio marittimo a fine turistico ricreativo (modalità di concessione, eventuali riserve, determinazione dei canoni, destinazione di quote alla regione e al Comune);

  2. Alla regione compete l’approvazione del PUAD (Piano utilizzo aree demaniali marittime). Il Piano di utilizzazione è previsto come uno strumento di regolamentazione che disciplina l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, classifica le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei di ciascun ambito territoriale dei sessanta comuni costieri della Regione Campania secondo le categorie A “alta valenza turistica”, B1 “ordinaria valenza turistica” e B2 “limitata valenza turistica. Il PUAD, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 119 della Legge regionale n. 5/2013, classifica i comuni costieri in relazione allo sviluppo turistico, alle caratteristiche ambientali della costa e alla balneabilità delle acque e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione, da parte dei Comuni costieri, dei Piani Attuativi di Utilizzazione (PAD) e per l’esercizio delle funzioni di gestione sul demanio marittimo non portuali;

  3. PAD-Il (Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo) è previsto dal PUAD come strumento con cui ogni Comune costiero, nel rispetto della normativa regionale e statale e dei piani vigenti ed in conformità alle disposizioni contenute nel presente PUAD, individua ambiti omogenei di intervento e stabilisce per ciascuno di essi le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Il PAD indica l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni di soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, stabilimenti balneari e loro classificazione, spiagge libere e spiagge libere attrezzate. 2. I confini del pubblico demanio marittimo che individuano l’ambito del PAD sono desunti dal Portale Integrato per la Pianificazione del Demanio e dello spazio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture con individuazione grafica delle singole aree demaniali date in concessione.

Orbene fino al 6 marzo i Comuni e le associazioni di categoria, come stabilito nel PUAD, hanno tempo per presentare osservazioni in merito alla proposta di PUAD adottata. La Regione ha 180 gg. di tempo per approvarlo e pubblicarlo. Divenuto esecutivo il PUAD i Comuni hanno gg.60 di tempo per adottare il PAD.


Qui corre il più importante impegno del Comune, perché, la riserva delle spiagge libere (previsto il 30%) determinerà una decisione che tenga conto del diritto del cittadino in modo paritario con il potere di stabilire la quantità di aree in concessione. Bisogna assolutamente evitare che per fare utili di cassa, il diritto del cittadino venga trasferito nella parte più disagevole della zona balneabile. Si ricorda che la Regione Romagna e la Puglia hanno riservato il 50-60% alla spiaggia libera. Va tenuto conto anche dei posti letti a disposizione, computati nel valore turistico, magari ‘ con apposita disciplina.


La ristrettezza dei tempi sposta gli adempimenti nell’arco di tempo fino a dicembre di quest’anno, sempre che il Parlamento provvederà contestualmente a fare la legge sulle modalità di disciplina delle concessioni demaniali marittime. Sono prevedibili slittamenti, specialmente se saltano i termini dello Stato. In tal caso scatteranno ipotesi di proroga che dovranno tener conto comunque della decisione “Ultimatum” del Consiglio di Stato (31 dicembre 2023).


Vediamo intanto i problemi che sono emersi dal nostro studio della intera problematica che non possono essere trascurati ai fini dello strumento propedeutico allo sviluppo turistico di ciascuno Comune.


Si osserva che la Regione Campania non ha un Piano strategico di sviluppo turistico, bensì programmi di eventi promozionali approvati di anno in anno con deliberazione della Giunta. Quindi quando nel PUAD si parla di sviluppo turistico dobbiamo far riferimento a programmi territoriali e locali finalizzati agli eventi e non ad un piano di coordinamento regionale. Anche il Masterplan richiamato come occasione di promozione turistica suscita perplessità, perché non sappiano chi stabilisce le linee progettuali politiche, con quali obiettivi di direzione. Per Agropoli rispunta il problema TRENTOVA, vasta area naturalistica che gli agropolesi hanno preteso che restasse tale. Interventi lungo la fascia del SAUCO, significherebbe stravolgimento storico ambientale di un’area in cui iniziarono e costruirono il percorso comunitario i Greci della ARCAICA Sibari. Sito vernice che conserva tutt’oggi le vestige della millenaria storia. Voci dissonanti parlano di progetto di movimento della scogliera (?) per ampliare fasce di spiaggia. Scelta e decisione scelerate che verrebbero a stravolgere il particolare valore ambientale della costa che va verso S. Maria di Castellabate. Constatiamo che nella nostra Regione, è completamente assente la cultura del turismo, come settore di sviluppo programmatico ina visione di scienza dell’economia di settore. Si parla di turismo da inventare, con scarsa attenzione ad un settore che muove oltre il 60% della nostra economia regionale. Il turismo nella regione Campania è purtroppo affidato alla capacità degli enti locali e dei privati, interessati solo a fare soldi, affidandosi al richiamo di attrazioni e eventi culturali di scarsa qualità e alla balneazione di spiagge gestite e condotte senza alcuna specifica professionalità. La limita attenzione verso il valore del turismo ci ha portato al fenomeno di bagnanti, che non fanno promozione economica di settore.

Sulla base dei criteri scaturiti da parametri e dati ufficiali la Regione ha sviluppato una graduatoria di valore turistico dei Comuni divisa in tre fasce: A- di elevato valore; B1- di valore ordinario; B2 di scarso valore.


Qui si inseriscono le riflessioni dell’ing. Francesco Cavaliere, sulla graduatoria dei Comuni così come si desume dai dati ufficiali allegati alla proposta della Regione.


Osservazione dell’ing. Francesco Cavaliere

[11:19, 26/1/2023]: Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico ricreativo.

A mio avviso si tratta di un documento di indirizzo che rinvia tutto alla stesura dei piani attuativi che verrà fatta dai comuni e quindi senza garanzie di uniformità tra un comune ed un altro.

Al piano sono allegate delle tabelle relative all'elenco graduato e classificazione dei comuni costieri della Campania secondo le categorie A, B1 e B2.

Queste tabelle danno solo un'idea dello sviluppo turistico di ciascun comune ancora meno delle caratteristiche ambientali e della balneabilità.

Le caratteristiche ambientali sono basate unicamente sui vincoli paesaggistici esistenti nei singoli comuni quindi attraverso una valutazione indiretta di quelle che sono le caratteristiche ambientali per cui registriamo Il paradosso che il punteggio di Capri e Anacapri riguardo alle caratteristiche ambientali é zero e sono in fondo alla classifica dei 60 comuni.

Per quanto riguarda la valutazione dello sviluppo turistico di ciascun comune vediamo ai primi posti nell'ordine Sant'Agnello Ischia e Capri, Poi seguono altri comuni della Costiera Amalfitana e Ischia. In fondo alla classifica troviamo comuni come Giugliano, Bacoli, Battipaglia, Portici, Pontecagnano, Eboli.

Agropoli è al 49esimo posto su 60 comuni. Agropoli per quanto riguarda la percentuale di posti letto in strutture 4 e 5 stelle, sul totale dei posti letto, arriva al 53° posto con 36 posti letto in strutture 4 5 stelle, rispetto al totale di posti letto pari a 2.588, quindi con una percentuale del 1,4%.

Ci sono solo Tre Comuni: Monte di Procida, Mondragone e Torre Annunziata che non hanno strutture quattro cinque stelle. I primi di questa graduatoria riportano Sant'Agnello al 62%, Ischia al 59,7 %, Capri al 56,1%.

Capaccio ha il 1400 posti letto in strutture 4/5 stelle su un totale di 12.039; Castellabate 1166 su un totale di 11.777 .

Agropoli quindi si trova in un ambito territoriale dove la concorrenza dei comuni costieri confinanti la sovrasta. Le strutture turistiche extra alberghiere di Agropoli sono il 99% dei posti letto con diffusi fenomeni di inosservanza del pagamento della tassa di soggiorno.

La valutazione della balneabilità risulta affidata a due indici: uno riguarda giustamente la quantità di prelievi fatti nelle acque marine e dei loro esiti, un altro invece riguarda il riconoscimento della bandiera blu. Anche in questo caso ci troviamo in presenza di una valutazione indiretta della balneabilità affidata ai riconoscimenti sintetici di terzi, in questo caso dell'organismo europeo che rilascia le bandiere blu. Agropoli per quanto riguarda la balneabilità è al quattordicesimo posto e ciò in maniera assolutamente non corrispondente allo sviluppo turistico e alle caratteristiche ambientali della costa (assenza di percorsi pedonali attrezzati con servizi igienici e docce, ,spazi di sosta attrezzati a terra etc.

Nella proposta di Piano, infine, all’articolo 9 che riguarda il rilascio della concessione demaniale Marittima non vi è nessuna indicazione sulle procedure che i comuni si auspica adottino per il rilascio delle concessioni.

Non si dice se il rilascio è a domanda dei privati o se è da prevedere una procedura concorsuale e pubblica.

Non si dice nulla riguardo alla durata della concessione, non si dice nulla riguardo a eventuali nuove concessioni e neanche al rinnovo eventuale delle vecchie.


Avv. Gerardo Spira

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