Da Campanina, Gerardo Spira
Il ritardo della decisione del Consiglio di Stato sui fatti dei “BROGLI ELETTORALI” del 12 giugno 2022, ha stimolato gli amministratori nostrani a dare la precedenza assoluta alle “carte” che riguardano fatti e affari di loro interesse, finiti nella rete del Codice penale. I bisogni e le necessità dei cittadini possono anche aspettare! Nessuna meraviglia se i fatti risultano sbagli, errori per espletamento di dovere di ufficio o del mandato funzionale (in qualche caso l’amministratore infatti ricopre anche funzioni amministrative). La meraviglia diventa amaro sospetto quando gli avvisi di garanzia e le imputazioni superano il livello di guardia della spesa pubblica e della colpa, grave o dolo. Il dubbio assume particolare rilievo quando la spesa legale per dipendenti e funzionari diventa molto significativa come posta in bilancio (milioni di euro). Se ciò accade in modo ricorrente vuol dire che la funzione pubblica non è all’altezza dell’incarico ricoperto oppure che la stessa si è confusa con la parte politica. Nel secondo caso ci troviamo di fronte ad una situazione politica locale molto più grave di quanto si possa immaginare. Il sospetto nasce dalla natura degli atti, dal loro contenuto e dalla forma in cui attribuzioni e competenze si fondono in un solo obbiettivo, come se quell’atto lo avesse proposto, istruito e supportato una sola persona. E tale risulta nel riscontro dell’attività amministrativa dell’ultimo ultra-decennio. Per i componenti della Giunta della città di Agropoli un funzionario o un assessore, caduti in fallo penale, ha lo stesso trattamento del diritto di difesa. Negli atti in nostro possesso ritroviamo che ad entrambi (Dipendente e Assessore) è stato riservato lo stesso diritto al patrocinio legale per responsabilità penali contestate dalla Procura di Vallo della Lucania. Secondo legge ciò non è possibile. Legge e giurisprudenza trattano la materia in modo differenziato per la condizione dei ruoli diversi.
Esaminiamo la problematica, anche per chiarirla a chi impegna danaro pubblico.
Il punto centrale della questione ruota intorno alla interpretazione dell’art. 67 DPR 268 del 1987, da cui si è evoluta la normativa speciale contrattuale della P.A. La Giurisprudenza, sulla scorta delle posizioni e dei ruoli ha costantemente confermato che gli Enti devono attenersi al principio stretto della norma: il Comune nel caso di suo dipendente può assumere la spesa del patrocinio legale a suo carico se si tratta di fatti connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento di doveri di ufficio e in via preliminare non sussista conflitto di interessi. In caso di sentenza di condanna l’Ente deve richiedere la restituzione degli oneri sostenuti in ogni grado di giudizio. La deliberazione di incarico deve essere assunta con queste condizioni. “È necessario, dunque, che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell’ente, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026)”. L’assenza del conflitto di interessi va valutata ex ante con rigoroso accertamento, che, comunque permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 2018, n. 18256).
Il diritto, come esplicitato nell’art.67 che riguarda il dipendente non può essere esteso al Sindaco, all’assessore o Consigliere comunale (Cass. Sez. civile n.5264/15. Per gli amministratori degli Enti locali (Sindaco, Assessore e Consigliere comunale) va applicato l’art. 86 c.5 Tuel 267/2000( così sostituito dall’art. 7 bis della legge 125/2015 )
<< Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.>>.
Oltre ai requisiti di cui alle lettere a),b),c) il rimborso delle spese legali agli amministratori locali (Sindaco, assessore e consigliere comunale) è ammissibile senza nuovi o maggiori oneri nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
“La locuzione normativa“ senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, va interpretata nel senso che le risorse debbano essere reperite provvedendo con risorse ordinarie già stanziate, previa verifica dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, dichiarato in atti. Ciò che rileva è che la decisione di spesa, che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie a tale scopo stanziate in bilancio” (Corte conti).
In Conclusione, non è prevista per gli Amministratori locali specifica normativa per il patrocinio legale, mentre per il rimborso delle spese legali è previsto il comma 5 aggiunto all’art. 86 c,5 TUEL 267, come espressamente condizionato. Non è questione di precisazione di principio di lana caprina, bensì di osservanza delle disposizioni di legge e direttiva di comportamento costantemente diramata dalla Giurisprudenza civile, penale, amministrativa e contabile.
La revoca della delibera n. 627 del 19.12.2023 della Giunta comunale di Agropoli è atto dovuto. Forma (?) Il contenuto erroneamente è stato fondato su normativa che riguarda il rimborso spese legali al Dipendente. L’assessore non è dipendente. SALVIAMO L’IMMAGINE DELLA CITTA’ LEGALE
Innanzitutto, la Legge.
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