Da qualche giorno serpeggia la notizia che la sezione della corte dei conti regionale è intervenuta sul conto esercizio 2017 del Comune di Agropoli. La notizia, per gli addetti ai lavori, non è di poco interesse, se si collega ad altri eventi in corso di cui restano riservati gli esiti.
Vediamo cosa è accaduto.
Il 2017 è l’anno di riferimento in cui è partita la grande riforma contabile dei Comuni di medie e grandi dimensioni. Con le nuove norme infatti i bilanci dei Comuni sono stati proiettati verso il sistema della contabilità economica che in buona sostanza sposta la cultura amministrativa e finanziaria verso il controllo più marcato della spesa pubblica. La riforma si è prefissa di uniformare il linguaggio contabile nel quadro dei comportamenti in cui le attività della P.A portino al risultato di un processo integrato di competenze professionali di alto valore, di controlli interni e di valutazioni, mirati verso una gestione trasparente delle risorse. Con le ultime disposizioni del 2015, infatti, è stata messa al bando tutta la vecchia cultura amministrativa- contabile, in materia di bilanci e si è aperto uno scenario in cui si richiedono nuove competenze e professionalità politiche e gestionali.
Sull’onda di questi presupposti La sezione centrale della corte dei conti ha preso l’iniziativa di tracciare un quadro di riferimento a cui devono attenersi i Comuni superiori a 15 mila abitanti, le città metropolitane e le province. Di conseguenza, anche per dare una linea chiara di comportamenti Le Sezione autonoma della Corte dei Conti centrale ha adottata in data 13 giugno 2017 la delibera n. 14 segnando le linee guida da seguire. Con questa delibera la Corte dei conti ha focalizzato l’importanza del principio di armonizzazione contabile in materia di bilanci e conti, ritenuto il presidio essenziale per un efficace coordinamento della finanza pubblica. Ciò non di meno vanno osservate le corrette procedure di attività interne agli Enti, la predisposizione degli atti nel rispetto della normativa di vigilanza e di controllo interno, la trasparenza, la pubblicità e la semplificazione dell’accesso civico.
In particolare la Sezione della Corte dei Conti, con la delibera n.14 del 13 giugno 2017, attraverso un esame generale di un elevato numero di bilanci oltre la percentuale del 58% ha rilevato la ricorrenza di molte criticità che svuotano il principio di armonizzazione. Le più rilevanti risultano: l’espansione della spesa per il personale impiegato presso i collegati organismi partecipati, per effetto del numero dei dipendenti e dei relativi costi; l’aumento delle spese per studi ed incarichi di consulenza; l’incremento dei compensi percepiti dagli amministratori; la diffusa presenza di società i cui bilanci chiudono in perdita con ricarica sui bilanci dell’Ente; l’elevato livello di indebitamento; il continuo ricorso all’anticipazione di cassa, con aggravio degli interessi oltre ai limiti di quelli consentiti per la misura ammessa; la pesante dipendenza finanziaria delle società partecipanti e delle cooperative; la mancata ristrutturazione organizzativa finalizzata al controllo dell’equilibro di bilancio; l’assente o carente sistema del controllo interno da parte degli organi responsabili e di quelli di revisione.
In osservanza della predetta direttiva si è mossa la sezione regionale della Campania, effettuando il controllo sul conto del Comune di Agropoli per l’esercizio 2017.
La Sezione regionale della corte dei conti della Campania, in seguito alle verifiche e riscontri effettuati sull’esercizio 2017 ha concluso le indagini, con la deliberazione n.12 del 13 febbraio 20120 con la seguente determinazione:
“L’esame del referto annuale e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione di Agropoli con la nota del 13.12.2019 evidenzia un sistema di controlli interni in più parti lacunoso”.
In particolare:
a) Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, l’Ente non ha fornito alcuna risposta alle criticità evidenziate nel corso dell’istruttoria;
b) Quanto al controllo sulle partecipate, gli ulteriori elementi di valutazione offerti dall’Ente evidenziano la sostanziale carenza di specifici controlli ad Hoc, atteso che la maggior parte delle verifiche operate in proposito avvengono “in sede di approvazione dei bilanci”.” Non sono previsti rapporti periodici sull’andamento delle partecipate, assumendone la inutilità, in forza del carattere della maggior parte delle partecipate.
c) Relativamente al c.d., controllo strategico, dalle risposte date dall’Ente, deve ritenersi che non venga operato alcun controllo.
d) Relativamente al controllo di gestione, le risultante istruttorie hanno confermato le criticità contestate all’Ente, il quale pur ammettendone l’importanza, lo assembla(mescola) con gli altri senza adottare una direttiva specifica(confusione).
e) Da ultimo, quanto al controllo di legittimità, emerge un sistema organizzativo ed operativo sostanzialmente opaco, indistinguibile dal sistema generale dei controlli…
Conclude: il controllo di legittimità risulta del tutto casuale, laddove questo invece merita una particolare attenzione per l’individuazione delle aree maggiormente esposte (legge e piano anticorruzione). P.Q.M
La sezione sulla base di queste determinazioni ha deliberato la “ non adeguatezza del sistema dei controlli interni relativi all’esercizio 2017 del Comune di Agropoli, disponendo, a cura della segreteria comunale della pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la trasmissione di copia della stessa al sindaco, al presidente del Consiglio e all’organo di revisione dei conti, nonché alla Procura regionale per la Campania ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 148,c.4 TUEL 267/2000 e degli artt,52, c.4 e 133 e seguenti del codice di giustizia contabile.
Fin qui la deliberazione.
Nel merito la Sezione ha espresso un pesante giudizio sulla legittimità delle operazioni formali eseguite e di conseguenza sulla gestione del conto 2017, per cui sono scattati gli obblighi previsti dall’art.148, c4,TUEL e 52,c,4 e 133 c.g.c
Cosa detta la normativa richiamata.
Art.148, Controllo della Corte dei Conti.
c.1-Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. (3)
C,4 Tuel detta: In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (1)
Codice di giustizia contabile(c.g.c)
Art.52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)
C,4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.
Art.133, Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie
Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Considerazioni
Fatte salve le determinazioni che seguiranno sulle misure proposte, il giudizio del magistrato istruttore appare di rilevante gravità sugli aspetti amministrativi e finanziari del conto 2017, che inevitabilmente si riverberano sugli esercizi 2018 e 2019.
Dall’esame della relazione, anche se il magistrato si è attenuto ad una istruttoria puramente tecnica, si evidenzia una gestione, approssimativa, di palese violazione di legge, molto superficiale, aggravata dalla assenza dei controlli a tutti i livelli interni delle responsabilità. Come se tutto fosse avvenuto di comune accordo tra politica e funzione pubblica. Aspetti da non sottovalutare per i risvolti di cui è notizia in altri controlli in corso sugli atti della stessa P.A. Il magistrato ha puntato il dito e con estremo rigore sul controllo delle partecipate, assente, anzi inesistente, non rilevato neppure in sede di adozione della deliberazione in sede consiliare.
La comunità di Agropoli, a giusta ragione, si mostra preoccupata, per le conseguenze che certamente si ripeteranno su tutti i cittadini, attraverso le imposizioni tributarie. Un fiume di danaro pubblico scivolato attraverso società di “opaca natura”, assunzioni, compensi e altro, sfuggito o eluso al controllato interno. Ed è sfuggito al controllo del magistrato il sistema del continuo ricorso all’anticipazione di cassa, oltre i limiti di legge.
Ho sempre ritenuto che il sistema del controllo interno debba seguire una sola regola: capacità professionale dei responsabili, autonoma e indipendente da quella politica. Questa comporta il potere di vigilanza e di controllo. Quando manca il controllo interno la gestione si sviluppa attraverso l’opaco sistema della commistione che porta ad altre considerazioni.
Ultima considerazione. La deliberazione della Sezione regionale n.12, molto importante, pare sia rimasta nascosta in qualche cassetto. Fino ad oggi infatti né il Sindaco e né il presidente del Consiglio hanno sentito il dovere di informare i singoli consiglieri. Né è stata rinvenuta notizia nel sito del Comune. Infatti nessuno ha preso l’iniziativa di promuovere la convocazione del Consiglio per una opportuna discussione sull’argomento.
Li 6 marzo
Gerardo spira
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