di Gerardo Spira
La stretta sugli accertamenti dei tributi dei Comuni segue la regola del divieto
“ne bis in idem” Così il principio è entrato a pieno titolo nell’ordinamento
tributario (art.1, comma 3 bis D.Lgs n.219 del 30 dicembre 2023)
Dicembre e gennaio di inizio anno sono mesi frenetici per bilanci e conti pubblici. Le scadenze mettono in movimento tutta la macchina della P.A e del sistema dei servizi per verifiche ed accertamenti di dati e situazioni a tutti i livelli, ma soprattutto a livello locale. L’aria della responsabilità personale si diffonde in ogni luogo collegato, negli uffici, tra carte, computer, fino a tutto il sistema informatico. Tutti al lavoro per verificare e recuperare tempi per non incorrere nella “decadenza” dei termini e nella responsabilità personale di danno, questo, sempre in agguato. È questo il tempo per dare la sveglia a migliaia di cittadini nei Comuni, a milioni in tutto il territorio nazionale con notifiche di carte e cartelle di pagamento, di intimazioni o ingiunzioni. Siamo a limite del triennio, dopo il primo accertamento o del quinquennio, per concludere procedimenti interrotti o dimenticati. Si corre ai ripari con il rinnovo di notifiche di atti e documenti non più validi, riesumando vecchie e superate prassi di proroga dei termini per rinnovati accertamenti. Si riapre la strada, sempre sullo stesso tributo, per recuperare il tempo scaduto, con la scusa della verifica della dichiarazione errata o mancata. E ciò anche se l’oggetto del tributo non è cambiato. La nuova notifica rimette in moto la macchina amministrativa, allerta le società di riscossioni appostate davanti ai Comuni e suona la sveglia a tutto il sistema di servizi e cooperative collegate. Si muove ancora tutto il mondo che gira intorno al grande affare di tasse e tributi vari, con enormi costi a carico della comunità e benefici a favore di una vasta gamma di roditori.
Le disfunzioni dell’amministrazione si trasformano in una pesante clava sulla inerme Comunità, costretta, per distorta interpretazione di legge, a subirla. La storia delle cartelle ripetute e corrette si prolunga per mesi, anni e addirittura anche oltre il decennio, con conseguente aggravio di costi su tutta la macchina amministrativa, sulle istituzioni di controllo, sulla stessa giustizia amministrativa e tributaria e di conseguenza sui cittadini.
Gli effetti del vasto disturbo amministrativo tributario nei Conti del bilancio pubblico, dal piccolo Comune alle grandi città e a tutta la sfera degli Enti territoriali hanno svegliato il Parlamento. A tal proposito il legislatore si è visto costretto a mettere un punto fermo sulla questione, chiudendo il cerchio magico di un sistema che ha fatto saltare il banco di una partita che ha portato molti Comuni al fallimento o quasi. La storia senza fine della certezza dei tributi andava chiarita e riportata nella sfera della certezza, della legittimità impositiva e dei tempi degli accertamenti. L’occasione è venuta in uno dei momenti della riforma fiscale e tributaria. Lo Statuto del Contribuente discusso e contrastato per incerta interpretazione, ha consentito di riprendere un discorso rimasto nell’ombra per lungo tempo e con conseguenze devastanti nel sistema tributario italiano. Le modifiche e le integrazioni lo hanno determinato come uno strumento valido di garanzia di semplice ed efficace applicazione. Nello Statuto è stata inserita per la prima volta la norma di divieto bis degli accertamenti dei tributi anche per gli Enti locali, affermandone il principio che questi debbono essere svolti “una sola volta”.
Il D.Lgs n. 219 del 30 dicembre 2023, ha profondamente modificato il regolamento del procedimento tributario, inserendo all’art. 1 comma 3 bis un complesso di garanzie dirette al giusto processo in favore del cittadino:
Art. 1, comma 3-bis. <<Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono a adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie...omissis.
Il mancato rispetto dei principi, come specificati nelle norme modificate comporta la nullità o l’annullabilità degli atti, secondo la loro importanza.
Nel presente lavoro segniamo l’importanza del principio del divieto del ne bis ne idem perché per la prima volta il legislatore lo reinserisce nella materia degli accertamenti tributari degli Enti locali…i Comuni.
Ne bis ne idem, vuol dire che il cittadino ha il diritto ad essere accertato dalla P.A. una sola volta per ogni periodo di imposta per lo stesso tributo e non come avviene, di continuo.
Il legislatore ha, in buona sostanza, voluto estendere agli Enti locali il principio, già peraltro applicato dallo Stato in altre materie. Scatta di conseguenza, come previsto dalla norma, l’obbligo per i Comuni di adeguare i relativi Regolamenti, provvedendo alla disciplina attuativa del procedimento per evitare conflitti di interpretazione e violazione del principio di semplificazione, efficienza ed economicità, più volte richiamato. Il principio del ne bis ne idem, Inserito nel comma 3 bis, art. 1, Decreto citato, risulta compreso nel più vasto complesso normativo dei passaggi, tutti obbligati e collegati per assicurare un livello minimo di garanzia al contribuente, principio che la P.A non può assolutamente infrangere. La violazione del livello minimo garantito comporta nullità o annullabilità secondo l’importanza dei principi violati. Ne consegue la revisione dei contratti con le società di riscossione, la revisione sui limiti delle competenze, sulla disciplina degli adempimenti coerenti con la normativa in materia, e soprattutto sul rispetto delle professionalità conformi alla Sentenza della Corte costituzionale n.37/2015.
Le considerazioni sui motivi e sugli effetti accendono le riflessioni su tutta la complessa materia tributaria e finanziaria, sulle inadempienze, sui ritardi, sulle omissioni e sulle conseguenze. Non v’è dubbio che il legislatore abbia voluto mettere un punto fermo sulla vessata questione: La politica e la funzione pubblica in materia tributaria non devono avere più spazi di lungaggini; Il procedimento sugli adempimenti va concluso entro i termini stabiliti, senza artificio di proroghe inventate. Gli Istituti della decadenza e della prescrizione hanno termini precisi e invalicabili oltre i quali scattano le responsabilità del funzionario nominato o incaricato, termini da cui matura poi il diritto di prescrizione per il cittadino interessato.
Dal 18 gennaio 2024, giorno di entrata in vigore del D.Lgs n.119 del 30 dicembre 2023 Lo Statuto del Contribuente come modificato e integrato costituisce un valido strumento di garanzia del cittadino anche a livello locale.
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