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Un protocollo per tutti i figli: dietro e fuori dalle sbarre

Aggiornamento: 7 giu 2018

di Gerardo Spira


In altro studio abbiamo affrontato l’argomento dei minori conteso nelle contraddizioni del sistema civile-amministrativo. Approfondiremo ora l’argomento sotto l’aspetto procedurale per ritrovare i punti nevralgici di discussione della problematica.

La coppia in conflitto avvia le iniziative riguardanti il minore rivolgendosi al tribunale ordinario o a quello dei minorenni, secondo la competenza.

La separazione consensuale o giudiziale diventa di fondamentale importanza per la futura convivenza dei separati, per cui le condizioni convenute, per le diverse conseguenze imprevedibili, vanno esplicitate in tutti i presumibili aspetti sperimentati nelle anomalie evolutive della vita successiva.

I paletti conficcati in modo giusto, al momento della separazione, sono i migliori deterrenti a possibili sconfinamenti, quando questi vengono concordati ed omologati nell’esclusivo interesse del minore.

L’esperienza saggistica, nel caso di separazione consensuale, è sicuramente un valido aiuto per la stipulazione di un patto chiaro, analitico e condizionato a severe sanzioni in caso di mancato rispetto.

Un patto con prescrizioni chiare è di garanzia non solo per la parte più penalizzata e cioè per il genitore non “collocatario”, ma soprattutto la migliore fonte per tutelare il minore. Un contratto ben definito riduce gli spazi per strategie malevoli tese ad escludere l’altro e certamente limita il dissanguamento di risorse umane ed economiche nei complessi e defaticanti procedimenti.

L’assorbimento del conflitto in patti e condizioni chiare riporta la crisi nel normale e civile alveo della vita della famiglia separata. Il minore vivrà una vita serena ed equilibrata come qualsia altro bambino e non subirà alcuna conseguenza pregiudizievole alla evoluzione della sua vita di rapporti e di relazioni.

Per questo sono importanti i ruoli degli Organi deliberanti, l’organizzazione istituzionale, la preparazione e le capacità dei soggetti operanti.

La carenza di norme, di piani e programmi con valore di legge, ha generato e genera il vuoto in cui si accentuano conflitti e confusione, alterati da interventi incompetenti, alimentati da malagiustizia frustrata, dannosa e fuorviante.

I poteri dello Stato, con tutte le ramificazioni delegate, assistono impassibili senza porre rimedio ad una situazione condannata più volte dall’Europa e divenuta insostenibile per le finanze pubbliche.

Eppure la soluzione è nelle leggi delegate e nei poteri attribuiti alle Regioni, province e comuni. Basta mettere in moto il PROTOCOLLO chiaro e disciplinato per riportare tutti gli attori nell’alveo del corretto proposito del rispetto della dignità di una sola persona maltrattata, danneggiata e diffamata: il minore. La responsabilità di ciò che accade non è addebitabile alla coppia in lite, che accecata da vuote pretese si perde in un pericoloso pantano, ma alle istituzioni che operano nella materia e maggiormente a coloro che sono chiamati a partecipare, concorrere e decidere con scienza e coscienza. In primo luogo sono responsabili Giudici e magistrati, Servizi socio-sanitari e organizzazioni che ruotano intorno all’affare, in secondo luogo Regioni e Comuni che non hanno pensato di “scrivere” un preciso protocollo valido per tutti.

Chi non ha fatto il suo dovere e potrebbe fermare la strage degli innocenti è lo Stato con le istituzioni delegate delle Regioni e degli EE.LL.

Ritorniamo al tema del decentramento amministrativo. Prima del 1977 l’assistenza pubblica ricadeva nelle competenze dello Stato che la esercitava sotto la voce della cosiddetta beneficenza pubblica.

Era anche l’epoca in cui il matrimonio era rimasto imbrigliato nel celato timore del clamore pubblico e le convivenze e le separazioni nascevano e si sviluppavano all’ombra di un sistema che tollerava le devianze, come fatti normali, al di fuori della famiglia tradizionale.

Nel 1970 dopo lunghe e contestate lotte di “ genere “ il Parlamento italiano pose la prima pietra miliare su di un problema che era divenuto una macroscopica emorragia sociale.

Venne approvata la legge sul divorzio e sembrava che fosse stato risolto un problema che di fatto aveva messo in discussione il cosiddetto principio della indissolubilità del matrimonio.

Invece da quel momento si è aperta la falla che oggi per l’inerzia dei poteri pubblici rischia di mandare a fondo la barca della famiglia. Ciò perché lo Stato e gli Organi delegati non hanno portato a termine le riforme dell’istituto dell’assistenza pubblica nei suoi aspetti diretti alla famiglia e ai minori.

Col D:P.R 616/77 la funzione assistenziale è stata trasferita dalla competenza statale a quella dei Comuni.

In questo ambito sono ricompresi “gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile (art. 23 lett. c). Quindi invece di rivolgersi agli Organi ministeriali, i Tribunali per i minorenni, in materia civile ed amministrativa, devono avvalersi dei servizi socio-sanitari dei Comuni e delle ASL. Questa fase è di fondamentale importanza per tutto ciò che ne deriva in termini di legittimità dei procedimenti e di legalità delle azioni.

Le Regioni e i Comuni avrebbero dovuto appropriarsi della competenza, riorganizzando materia e servizi con una specifica disciplina regolamentare, proprio allo scopo di restringere, fino ad escluderlo, il campo di azione della Giustizia minorile, che invece per l’inerzia degli EE.LL si è allargato fino a condizionare funzioni e procedimenti, di esclusiva competenza amministrativa ricadenti nella disciplina della legge 241/90.

L’assenza dei procedimenti di legittimità pregiudica tutta l’azione davanti al Tribunale dei minorenni. Il giudice minorile, prima di decidere ha l’obbligo di accertare che il percorso amministrativo avviato dai Servizi abbia i connotati della legittimità in quanto gli eventuali vizi si trascinano nel percorso giudiziario con conseguenti effetti di nullità. Non dimentichiamo che la materia amministrativa in questa fase è impugnabile solo davanti alla Giustizia amministrativa, di importanza strategica per svuotare le tante e dannose decisioni della Giustizia minorile.

Il conflitto concorrenziale tra Stato e Regioni ha reso ancor più confusa la materia fino a quando si è avvertita la necessità di intervenire con una precisa linea di demarcazione tra la competenza statale e regionale.

Con la legge n. 3 dell’8 novembre 2001 di riforma costituzionale del titolo V la materia dell’assistenza ha subito una netta disciplina. Allo Stato spetta stabilire i livelli essenziali delle prestazioni mentre alle Regioni spetta, mediante proprie leggi in materia, sostenere l’intero impianto del complesso sistema dei servizi sociali, disciplinando- con forza cogente per ASL ed EE.LL.-il governo dei processi, nonché gli strumenti e gli istituti giuridici utilizzabili, a tutela dei diritti della famiglia, dei genitori e dei minori.

Ne è derivata dunque la competenza esclusiva per le Regioni di intervenire sulla materia dell’assistenza dei minori specialmente nei rapporti di coppie separate o divorziate.

Le leggi regionali diventano la fonte di riferimento da tener presente e da osservare nei procedimenti e nelle fasi processuali specifiche sia da parte dei Comuni che delle ASL. Le istituzioni regionali e comunali sono tenute a sviluppare le attività, in materia di assistenza socio-sanitaria, nel rispetto del principio del buon andamento amministrativo e in piena autonomia funzionale.

La carenza normativa e direttiva delle regioni avrebbe dovuto comunque richiamare gli Enti locali sulla importanza del problema, imponendo l’organizzazione istituzionale dei servizi nel rispetto della normativa delegata in via esclusiva ai Comuni.

In questa fase le Regioni mancando di esercitare pienamente la delega hanno consentito alla Giustizia minorile di invadere il campo amministrativo pregiudicandone i relativi procedimenti.

La legge 328 dell’8 novembre 2000 completando il quadro generale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha disciplinato la materia per livelli di attribuzioni e competenze per le Regioni, le province ed i Comuni. In questo Quadro le Regioni hanno il potere di prevedere ed approvare un accordo di programma con protocollo di intesa in cui possono essere fissate le linee per i servizi socio-sanitari vincolanti per tutte le istituzioni coinvolte nella problematica. Di tal che la Giustizia minorile, le Regione e per esse i Comuni e l’ASL diventano i soggetti obbligati ad osservarlo nell’autonomia delle attribuzioni e funzioni.

Il Ministero della Giustizia, con il Protocollo approvato con la direttiva del.21 marzo 2014, a proposito dei figli minori di genitori detenuti, ha posto finalmente il problema nel giusto segnando la direttiva anche per le Regioni.

L’attenzione prestata dal Ministro della Giustizia ai figli dei detenuti, certamente di grande valore civile, va quindi estesa a tutti i figli, proprio per il recente affermato principio di parità degli stessi ( legge n. 219/2012 e d.lgvo n. 154/2013), perché, per lo stravolgimento sociale del fenomeno, tutti i minori vengono a trovarsi dietro e fuori dalle sbarre per i conflitti aperti e sviluppati in luoghi in cui si discute dei loro sentimenti, dei loro interessi e della loro vita senza ascoltarli. Il Protocollo è lo strumento che impedisce a ciascuna parte di assumere comportamenti e decisioni temerarie e soprattutto rimette, come chiedono leggi e convenzioni internazionali, al centro della discussione la dignità dei minori litigati e lasciati, in custodia cautelare, in attesa di un giudizio che li segnerà per tutta l’esistenza.


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